Strumenti di accessibilità

Novità Legislative

Cerca nelle novità legislative

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 21 febbraio 2019, ha ordinato il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 in favore di un minore non accompagnato che si trovava in Libia. Il ragazzo aveva intrapreso da solo il viaggio per raggiungere la madre regolarmente residente in Italia ma era stato prima detenuto e poi bloccato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Egli era però in contatto con la madre e con operatori umanitari che lo avevano identificato. Il Giudice, su ricorso della madre, ha affermato la diretta applicabilità dell’art. 25, Regolamento CE 810/09 ed ha, quindi, ordinato il rilascio del visto sia in ragione della tutela del diritto all’unità familiare sia del diritto alla salute del minore.

pdfTribunale di Roma 21 febbraio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11312/2019 depositata il 26 aprile 2019 è intervenuta nel caso di un cittadino pakistano che si era visto respingere il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale dal Tribunale di Lecce. Nella sentenza la Corte afferma che il Giudice chiamato a valutare la domanda di asilo ha l’obbligo di accertare la situazione reale del paese di provenienza in modo che ciascuna richiesta venga valutata in base alla situazione aggiornata del paese di origine. Non sono, dunque, ammesse formule stereotipate e generici riferimenti a fonti internazionali ma il Giudice è tenuto a specificare le fonti in base alle quali abbia proceduto a detto accertamento.

pdfCassazione n. 11312/2019

La legge di conversione del D.L. 4/2019 ha modificato i requisiti richiesti per i cittadini non comunitari ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. I cittadini stranieri dovranno presentare anche “apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana” riguardo alla loro situazione familiare, al reddito e al patrimonio immobiliare e mobiliare.Dalla certificazione dovranno risultare familiari rimasti in patria, case e terreni posseduti nel paese di origine ed eventuali redditi.
Questo requisito non si applicherà: a)  nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;  b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; 
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Tag:

E’ stato pubblicato il D.P.C.M. del 12 marzo 2019 contenente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per il 2019. Le quote del 2019 ricalcano quelle del 2018 e prevedono l’ingresso di 18.000 lavoratori con contratti stagionali ed ulteriori 12.850 unità riservate ai lavoratori autonomi, ai lavoratori subordinati che hanno svolto programmi di formazione o di orgine italiana ed infine per le conversioni in permesso di soggiorno per lavoro di altri tipi di permesso e . Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile 2019 per il lavoro non stagionale e dal 24 aprile 2019 per il lavoro stagionale e dovranno essere inviate per via telematica dal portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it previa registrazione tramite identità SPID. L’ingresso per lavoro stagionale è riservato ai cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Tutte le indicazioni operative sono contenute nella Circolare congiunta del Minitero dell'Interno e del Lavoro del 9 aprile 2019.

pdfCircolare Decreto Flussi 2019

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Immigrazione, con la nota n. 43323 del 15 marzo 2019, ha specificato che il nuovo permesso di soggiorno per “cure mediche”, introdotto dal D.L. 113/18 in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità deve riportare la dicitura art. 19, co. 2, lett. d) bis T.U. Immigrazione, ciò al fine di essere riconoscibile rispetto agli altri permessi rilasciati per salute e consentire l’effettiva iscrizione dello straniero al Servizio Sanitario Nazionale.

pdfIscrizione SSN cure mediche

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).

pdfTribunale Firenze 18 marzo 2019

 

Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.

pdfTribunale TORINO 16 gennaio 2019

pdfTribunale TORINO 25 gennaio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione n. 4890/2019

Con la circolare del 25 gennaio 2019 n. 666, il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori indicazioni sui profili applicativi delle disposizioni introdotte in materia di acquisito della cittadinanza italiana con la L. 132/2018.

In particolare si ribadisce che il nuovo termine di 48 mesi per la definizione delle domande si applica a tutti i procedimenti in corso e non ancora definiti con un provvedimento espresso al 5 ottobre 2018. Dalla stessa data è previsto il versamento del contributo maggiorato di euro 250,00. Invece, è in vigore per le domande presentate dal 4 dicembre 2018, la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana. Sul punto, i richiedenti devono attestare il possesso di un titolo di studio oppure produrre idonea certificazione attestante il livello B1 del QCER. Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione ed i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nella Circolare si specifica che le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l’attestazione o la certificazione richiesta.pdfCircolare Ministero Interno n.666 del 25 gennaio 2019.pdf

Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.

pdfCircolare Accglienza SIPROIMI

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale tramite credenziali rilasciate da un ID (Identity Provider) che consentono l’accesso a più sportelli on line. Con la Circolare n. 3738 del 4.12.2018, il Ministero dell’Interno informa che anche per accedere alle attività gestite dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione è ora necessaria l’identità digitale SPID. Pertanto per quanto riguarda il portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it sia i privati che gli enti già accreditati dovranno preliminarmente effettuare la registrazione SPID. Enti, patronati, associazioni di categoria e/o datoriali potranno continuare ad agire sul sistema seguendo le modalità indicate nella Circolare cioè associando la nuova registrazione SPID con l’utenza precedente utilizzata in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.

pdfCircolare Attivazione SPID

 pdfIntegrazione Circolare SPID

Tag: ,

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 contenente le norme di bilancio ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2019 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Attualmente il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero. Al contrario non può sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati che fanno riferimento alle speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero e riguardano situazioni che interessano il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale Asilo, ha emesso, in data 2 gennaio 2019, una Circolare al fine di fornire indicazioni sull’applicazione della L. 132/2018. In particolare si sottolinea l’introduzione di un doppio regime procedurale per il quale le Commissioni Territoriali sono competenti solo per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, mentre gli altri tipi di permessi previsti dalla nuova normativa sono rilasciati dal Questore. In relazione, poi, alle domande di protezione internazionale presentate prima del 5.10.18 ma non ancora decise, si sottolinea come le Commissioni Territoriali possano valutare soltanto la sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale e per la protezione speciale, non potendo più riconoscere la protezione umanitaria e rinviando al Questore per la valutazione sul rilascio degli altri tipi di permesso.

pdfCircolare CNA L. 132/2018

Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 18 dicembre 2018 la Circolare n. 83774 nella quale l’Amministrazione ripercorre il testo della legge n. 132/2018 entrata in vigore il 4 dicembre 2018. In particolare, per quanto riguarda il tema immigrazione, si sottolinea l’avvenuta abrogazione della protezione umanitaria con l’elencazione dei permessi per “casi speciali” già introdotti dal D.L. 113/2018 e si aggiungono le nuove indicazioni relative alla procedura accelerata per la protezione internazionale inserite dalla L. 132/2018. Inoltre si sottolineano le modifiche in tema di accoglienza con la sostituzione dello SPRAR con il “sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI).

pdfCircolare Min. Interno 18 dicembre 2018

Con l’ordinanza del 12 dicembre 2018, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato avverso il Regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e dichiarato il carattere discriminatorio dell’operato del Comune di Lodi. Il Regolamento, infatti, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, per accedere alle tariffe agevolate, debbano produrre anche la certificazione relativa ai beni immobili ed ai redditi prodotti all'estero rilasciata dalle Autorità del paese di origine. Sul punto il Tribunale ha invece stabilito che i cittadini non comunitari devono poter presentare la domanda allegando la certificazione ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell’Unione Europea.

pdfTribunale di Milano 12 dicembre 2018

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 16 ottobre 2018, si sofferma sulle modifiche alla disciplina della cittadinanza introdotte con il D. L. n. 113/18. In particolare l’Amministrazione segnala che il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992 diventa di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza e che il nuovo termine è già applicabile ai procedimenti in corso. La nuova normativa ha anche portato il contributo per tutti i tipi di domande ad euro 250,00 con possibilità da parte del Ministero di richiedere l’integrazione del versamento.

pdfCircolare Cittadinanza 16 ottobre 2018

 

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram