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L’INPS con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 fornisce nuove disposizioni relative al diritto in favore dei lavoratori, cittadini non comunitari, di ricevere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) anche per i familiari residenti all’estero. In particolare, nella Circolare, l’INPS indica le modalità di presentazione della domanda e la documentazione (o autocertifcazione) necesssaria per dimostrare la composizione del nucleo familiare residente all’estero ed ottenere quindi la prestazione. 

pdfCircolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022

Dall'8 luglio 2022, il pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana potrà avvenire solo on line, tramite la piattaforma telematica PagoPa. Non sarà più dunque possibile utilizzare metodi alternativi come il bollettino postale. Anche il pagamento della marca da 16,00 euro portà avvenire con la stessa modlaità e quindi non sarà più possibile provvedere al pagamento acquistando la marca da bollo.

 

Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

Con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate indica la procedura da seguire per l’attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari ed ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Come è noto i minori stranieri non regolari, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche in assenza del permesso di soggiorno ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittidini italiani. Anche per i minori stranieri non accompagnati, è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche prima del rilascio del permesso di soggiorno.

A tale fine, l’ASL, quale soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale, deve richiedere all’Agenzia dell’Entrate il rilascio del codice fiscale in favore del minore tramite le indicazioni contenute nella risoluzione 25/E del 7 giugno 2022, provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario e comunicare il codice fiscale a chi ha la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del minore.

pdfRisoluzione Agenzia Entrate 7 giugno 2022

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento. 

pdfConsiglio di Stato n. 3578/2022

Con il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, il Governo dà attuazione alla decisione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 che ha conferito la protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 fennraio 2022 e giunti in Italia a partire dalla stessa data. La tutela è, inoltre, conferita ad apolidi ed a cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 oppure che soggiornavano sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.  A coloro che si trovano in questa situazione verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno e revocabile nel caso venga meno lo stato di emergenza. RImangono, dunque, esclusi coloro che soggiornavano in Ucraina con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permessoper protezione temporanea consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. ll titolare può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Il D.P.C.M. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini già presenti in Italia. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno  fare ritorno in Ucraina al fine di prestare soccorso ai familiari e tornare in Italia. Nel caso di richiesta di di cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, i cittadini ucraini sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.

pdfDpcm 28 marzo 2022

 

 

Con la Circolare Interministeriale n. 2477 del 16 marzo 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2022  il termine per presentare le istanze di ingresso dei cittadini non comunitari inseriti in progetti di formazione all’estero e quello per la presentazione delle istanze di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo. Questo perchè al precedent termine del 17 marzo 2022 le quote non risultavano completamente impiegate.

pdfCircolare 16 marzo 2022

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha previsto uno sportello dedicato all’emergenza Ucraina presso l’Ufficio di Corso Verona n. 4. I cittadini ucraini giunti in Italia a partire dal 24 febbraio 2022 potranno recarsi allo sportello il venerdi dalle ore 15 alle ore 18 ed il sabato dalla ore 9 alle ore 13 al fine di presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. I richiedenti dovranno essere in possesso del passaporto in corso di validità e della dichiarazione di ospitalità. Al momento della presentazione della domanda verrà rilasciata la ricevuta munita di codice fiscale per consentire l’accessso alle prestazioni sanitarie. Tutte le informazioni sono presenti nel sito della Questura di Torino a questa pagina.

 

Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione del 4 marzo 2022, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva n. 55 del 2001 che prevede l’applicazione di una protezione immediata e temporanea nel caso di afflusso massiccio di persone da situazioni di guerra o altre emergenze. A seguito di tale provvedimento, tutti coloro che fuggono dall’Ucraina dovranno essere accolti dai paesi dell’Unione Europea senza necessità di fare domanda di protezione internazionale. La decione si applica a tutti i cittadini ucraini ed ai cittadini di paese terzi che godevano in Ucraina della protezione internazionale o erano titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.

pdfDecisione Consiglio su Emergenza Ucraina

Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.

pdfTAR Puglia Sentenza n. 270/2022

E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.

In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi_2022pdfCircolare interministeriale Flussi 2022

La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.

pdfComunicato Corte Costituzionale 12 gennaio 2022

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 7 novembre 2021, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai sensi art. 4 co. 2 l. 91/92 in un caso in cui la domanda, anche se presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, era stata dichiarata poi irricevibile poichè il richiedente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro il dicannovesimo anno di età.

Nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, a nulla rilevando i tempi richiesti per il completamento del procedimento amministrativo.

 pdfTribunale di Roma 7 novembre 2021

E’ stata pubblicata dall'Inps la circolare n. 166/2021 del 8/11/2021 che fornisce le istruzioni operative per accedere alle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza economica. Il contributo economico, riconosciuto anche alle donne di nazionalità non italiana titolari di permssso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, è stabilito nella misura massima di euro 400 mensili per non più di 12 mesi ed è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. La domanda deve essere inoltrata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando l’apposito modello di domanda, allegato alla circolare.

 pdfCircolare INPS Reddito Libertà

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29297/2021 del 28 settembre 2021, ha affermato la giurisdizione del Tribunale Amministrativo in tutti i casi relativi alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Suprema Corte ha stabilito che le decisioni sulla cittadinanza richiesta dopo dieci anni di residenza in Italia sono caratterizzate da una ampia discrezionalità e vanno, dunque, attribuite al Giudice Amministrativo, escludendo che i ricorsi possano essere proposti alle Sezioni Specializzate sull’Immigrazione dei Tribunali Ordinari.

pdfCorte Cassazione n. 29297/2021

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, con la sentenza del 2 settembre 2021, ha chiarito che l’assegno di maternità e di paternità deve spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari del cd. “permesso unico lavoro”, dicitura introdotta con la Direttiva 2011/98/UE e che comprende il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo e quello per motivi familiari. La normativa italiana, invece, richiedeva, per l’accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione, è stata dichiarata illegittima. 

pdfComunicato Stampa CGUE

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