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Novità Legislative

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Il D.L. n. 16 del 2 marzo 2023 è stato convertito nella legge n. 46 del 21 aprile 2023. Nel provvedimento, oltre alla proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31.12.2023, è stata anche disposta, sempre fino a tale data, la proroga dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2023. Questa disposizione prevede la possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, nelle strutture pubbliche e private, dei professionisti ucraini titolari di protezione temporanea ed in possesso del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

Con la Nota del 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 con particolare riferimento alle misure di semplificazione della procedura. 

In primo luogo, le verifiche sulla capacità economica dell’azienda che vuole effettuare l’assunzione dal lavoratore che si trova all'estero saranno di norma svolte da un professionista (consulente del lavoro) che predisporrà una asseverazione da produrre all’Amministrazione, la quale svolgerà soltanto dei controlli a posteriori.

Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di 60 giorni, qualora successivamente emergano elementi ostativi lo stesso sarà revocato.

Infine, il rilascio del nulla osta autorizza a svolgere attività lavorativa, nell’attesa di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfNota Ispettorato Nazionale Lavoro 21 marzo 2023

L’11 marzo 2023 è entrato in vigore il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, contenente diverse disposizioni in materia di flussi di ingresso legale, prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e di modifica dei casi di protezione speciale. In particolare, l’art. 7 del D.L. abroga l’art. 19, co. 11 D.Lgs. 286/98 nella parte in cui non erano ammessi il respingimento e l’espulsione nel caso in cui ciò avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, avendo riguardo della natura e dell’effettività dei vincoli familiari in Italia e dell’inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese. La disciplina previgente continuerà ad essere applicata per le istanze già depositate e per coloro che abbiano già ricevuto l’invito a presentarsi presso la Questura per la formalizzazione della domanda.

pdfD.L. n. 20/2023

Con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2023, il Governo ha disposto la proroga delle misure di assistenza riservate a coloro che sono giunti in Italia a seguito del conflitto in Ucraina. In particolare, all’art. 2 del D.L. si stabilisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. Nello stesso articolo, si conferma che questi permessi possono essere revocati nel caso di cessazione dell’emergenza e nulla viene specificato in relazione alle possibilità di conversione.

In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.

pdfCircolare Interministeriale flussi_2022.pdf

Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le quote di ingresso per l’anno 2022.

Le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

Sono previste, come nei precedenti decreti, quote per gli ingressi per lavoro subordinato, stagionale ed autonomo e quote per le conversioni dei permessi di soggiorno ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro. I dettagli sulle modalità di presentazione delle domande saranno forniti con una Circolare Interministeriale di prossima pubblicazione. Nella procedura, inoltre, saranno applicate le disposizioni di semplificazione già adottate per i flussi di ingresso dello scorso anno.

pdfGU_Decreto_Flussi_2023

L’Unione Europea ha comunicato che l’applicazione della Direttiva n. 55 del 2001 in relazione alla situazione bellica in Ucraina sarà prorogata almeno fino al marzo del 2024. I cittadini provenienti dall’Ucraina che hanno ottenuto la protezione temporanea durante il periodo dell’emergenza trascorso vedranno, dunque, prorogati i loro permessi di soggiorno e le tutele correlate, mentre nuovi permessi potranno essere rilasciati a coloro che lasceranno il paese in futuro. La Commissione europea ha, inoltre, chiarito che la protezione temporanea sarà garantita anche a coloro che hanno fatto ritorno temporaneamente in Ucraina se costretti ad abbandonarla di nuovo per l’aggravarsi della situazione.

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022 ha chiarito che il permesso per protezione speciale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte della sussistenza di un contratto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che tale possibilità deve essere garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario) sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Nella decisione si legge, infatti, che  il permesso, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina.

pdfTar Veneto_n. 1812 del 2022

Diverse sentenze di Tribunali italiani, come per esempio il Tribunale di Roma e quello di Torino (con la decisione del 17 luglio 2022 che si allega), stanno affermando come il requisito della residenza decennale in Italia, al fine dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, debba essere inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale, anche in assenza dell’iscrizione anagrafica. Per ottenere il versamento della prestazione, l’interessato può dare dimostrazione della sua presenza continuativa tramite altra documentazione come per es. certificati medici e scolastici, prospetti retributivi e estratto conto INPS oppure ancora contratti di affitto e ricevute di pagamento delle utenze. 

pdfSentenza Tribunale TO reddito di cittadinanza

 

La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

La Corte Costituzionale. con la sentenza n. 195 del 23 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5 L. 91/1992 relativo alla cittadinanza italiana per matrimonio. In particolare, la Corte ha stabilito che il decesso del coniuge, avvenuto dopo la presentazione della domanda, non può essere considerato elemento ostativo all’acquisto della cittadinanza italiana, trattandosi di avvenimento del tutto indipendente dalla volontà del richiedente e che non fa venire meno i diritti derivanti dall’aver fatto parte di una comunità familiare basata sulla solidarietà coniugale. 

pdfC. Costituzionale n. 195 del 2022

L’INPS con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 fornisce nuove disposizioni relative al diritto in favore dei lavoratori, cittadini non comunitari, di ricevere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) anche per i familiari residenti all’estero. In particolare, nella Circolare, l’INPS indica le modalità di presentazione della domanda e la documentazione (o autocertifcazione) necesssaria per dimostrare la composizione del nucleo familiare residente all’estero ed ottenere quindi la prestazione. 

pdfCircolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022

Dall'8 luglio 2022, il pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana potrà avvenire solo on line, tramite la piattaforma telematica PagoPa. Non sarà più dunque possibile utilizzare metodi alternativi come il bollettino postale. Anche il pagamento della marca da 16,00 euro portà avvenire con la stessa modlaità e quindi non sarà più possibile provvedere al pagamento acquistando la marca da bollo.

 

Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

Con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate indica la procedura da seguire per l’attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari ed ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Come è noto i minori stranieri non regolari, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche in assenza del permesso di soggiorno ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittidini italiani. Anche per i minori stranieri non accompagnati, è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche prima del rilascio del permesso di soggiorno.

A tale fine, l’ASL, quale soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale, deve richiedere all’Agenzia dell’Entrate il rilascio del codice fiscale in favore del minore tramite le indicazioni contenute nella risoluzione 25/E del 7 giugno 2022, provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario e comunicare il codice fiscale a chi ha la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del minore.

pdfRisoluzione Agenzia Entrate 7 giugno 2022

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento. 

pdfConsiglio di Stato n. 3578/2022

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