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Novità Legislative

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La Camera ha approvato le modifiche alla L. 91 del 1992 che introducono importanti novità sulle modalità di acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, la cittadinanza italiana sarà riconosciuta ai minori nati in Italia da genitori stranieri, almeno uno dei quali titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana potrà essere fatta dal genitore fino al compimento della maggiore età oppure dall’interessato stesso entro due anni dal compimento del diciottesimo anno. Sale, inoltre, a due anni anche il termine per presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero nato in Italia che abbia vissuto ininterrottamente nel nostro paese fino alla maggiore età. Infine, sarà concessa la cittadinanza italiana anche al minore straniero, figlio di almeno un genitore regolarmente residente che, giunto in Italia prima del dodici anni, abbia frequentato uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Con la Circolare del 30 settembre 2015, il Ministero dell’Interno ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla fase di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione. In particolare, il Ministero ha confermato che nel caso in cui al termine del periodo totale di validità dell’accordo di integrazione (due anni + un anno di proroga) il numero dei crediti sia inferiore a 30, l’accordo andrà chiuso per inadempimento parziale e non per inadempimento, dando così la possibilità alle Questura di concedere, comunque, il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale. La Circolare chiarisce, invece, che in base al D.P.R. n. 179 del 2011, l’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori comporta la perdita totale dei crediti, salvo il caso in  cui l’interessato sia in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché quest’obbligo venisse rispettato. Infine, nella Circolare si affronta il caso in cui lo straniero abbia lasciato l'Italia prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi rientrare con un nuovo visto come accade per l’ingresso per casi particolari di cui all’art. 27 del T.U. Immigrazione. Sul punto il Ministero chiarisce che, in caso di ingressi successivi al primo, non sarà più necessario procedere alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione.

pdfCircolare del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2015

 

Dal 24 settembre 2015 i rifugiati ed gli apolidi, nonché gli stranieri che non possono ottenere il passaporto da parte delle loro Autorità governative, saranno muniti di titolo di viaggio elettronico. Si tratta di un nuovo tipo di documento, composto da 32 pagine, più sicuro e difficilmente falsificabile, dotato di microchip contenente le impronte digitali del titolare. Con decreto del Ministero dell’Economia del 14 settembre 2015 è stato determinato l’importo a carico dei soggetti richiedenti, determinato in euro 34,20 maggiorato dell'I.V.A., oltre ad una commissione di euro 0,50, per un totale di euro € 42,22 da versare sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la sentenza n. 4199 dell’8 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha stabilito importanti principi in tema di diritto all’informazione a favore del richiedente asilo. In particolare nella sentenza si afferma che le garanzie partecipative connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale non possono subire deroghe e devono comprendere tutte le informazioni dettagliatamente previste dal regolamento UE n. 604/2013. Colui che presenta la domanda di protezione, dunque, deve ricevere per iscritto ed in una lingua a lui comprensibile tutte le informazioni relative alla conseguenze della sua domanda, ai criteri di determinazione dello Stato competente per l’esame, alla possibilità di presentare informazioni relative a familiari già presenti, alle modalità di impugnazione e alla tutela legale, al trattamento dei suoi dati personali. Per tale motivo non possono considerarsi rispettate le garanzie di informazione per il semplice fatto che il richiedente abbia svolto con l’ausilio di un mediatore il colloquio in cui aveva la possibilità di chiedere informazioni.

pdfConsiglio Stato n. 4199/15

Con la Sentenza n. C-309/2014 del 2 settembre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il contributo attualmente richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è troppo elevato e tale da limitare l’esercizio dei diritti tutelati dalla Direttiva n. 2003/109 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ha sottolineato che gli importi dei contributi richiesti negli Stati Membri per i permessi di soggiorno non devono essere sproporzionati rispetto all’importo dovuto dai cittadini di quel medesimo Stato per ottenere la carta nazionale d’identità. In Italia, come è noto, il contributo previsto per il permesso di soggiorno va da 80 a 200 euro a cui si aggiungono ulteriori oneri pari ad almeno 73,50 euro. Tale somma deve considerarsi evidentemente sproporzionate rispetto al costo della carta di identità e la sua incidenza economica può essere considerevole per taluni cittadini stranieri residenti ciò anche in considerazione del fatto che gli interessati sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai di frequente e che all’importo di detto contributo può aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale.

 

 

Con la Circolare n. 4621 del 27 agosto 2015, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in mancanza di una specifica disposizione in proposito, non è consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro subordinato. Ciò in quanto il permesso di soggiorno per motivi religiosi viene rilasciato unicamente per lo svolgimento delle attività connesse con il ministero religioso e l’abbandono di tali attività fa venire meno l’unico presupposto per l’ingresso ed il soggiorno in Italia del titolare.

pdfCircolare Min Interno n. 4621 del 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15632 del 22 luglio 2015, torna sulla questione della tutela dei legami familiari al momento dell’adozione del decreto di espulsione in ossequio dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La sentenza ribadisce che l'interpretazione delle norme interne deve essere sempre orientata ai principi del diritto dell'Unione Europea elaborati in tema di rimpatrio e diritto all'unità familiare dei cittadini stranieri nonché ai principi della Convenzione Europea. In particolare, la Suprema Corte, afferma che la Direttiva 2008/115/CE impone all’Amministrazione di eseguire un corretto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il nucleo dei diritti della persona connessi all'applicazione del principio di “non refoulement” e al divieto di tortura nonché al diritto alla salute e alla vita familiare. Il bilanciamento deve essere eseguito alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell'ordine pubblico statuale e soprattutto tale valutazione deve essere inserita nella motivazione del provvedimento espulsivo, pena l’illegittimità del decreto.

pdfCassazione 22 luglio 2015

Con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato nell’ambito del cd “Jobs Act”, è stato aumento a 7.000 euro all’anno il limite massimo di compensi che possono essere percepiti con il lavoro accessorio (cd. voucher). La norma specifica, inoltre, che tale reddito può essere computato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Il limite di reddito in precedenza si fermava a circa 5.000 euro all’anno ed era perciò inferiore all’ammontare dell’assegno sociale annuo, tetto reddituale minimo per la regolare permanenza in Italia per una persona. D’ora in poi, invece, sarà possibile avere il reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno anche svolgendo soltanto lavoro accessorio.

Sul sito “Lo Stato per i Nuovi Cittadini” è stato introdotto lo Sportello Unico per l’Immigrazione on line, servizio a supporto delle attività dello Sportello Unico Immigrazione al fine di semplificare e facilitare i rapporti con l’utenza.
ll sistema prevede la descrizione semplificata delle procedure di ingresso per lavoro, per studio, per ricongiungimento familiare oltre a quelle previste per effettuare la conversione del permesso di soggiorno, con l'elenco aggiornato della documentazione necessaria per le varie istanze. E’ stata, inoltre, predisposta un’agenda on line accessibile sia dal personale SUI sia dall’utente per prenotare un appuntamento o controllare la data relativa alla propria convocazione fissata dallo Sportello Unico per la produzione documentale.

Con la Circolare del 18 maggio 2015 il Ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti in tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale. In particolare, l’Amministrazione afferma che l’iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani e costituisce un presupposto imprescindibile per fruire ad esempio dell’assistenza sociale, sanitaria e dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia l’iscrizione anagrafica non rileva ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, essendo quest’ultimo il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non il contrario. Nella Circolare si ribadisce anche che i cittadini stranieri con situazione alloggiativa precaria devono poter ottenere l’iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora.

Circolare MinInterno 18.05.2015

Con la sentenza n. 2699 del 26 maggio 2015 il Consiglio di Stato ha stabilito un importante principio in tema di livello reddito e rinnovo del permesso di soggiorno. Nella decisione viene ribadito che il requisito reddituale è sempre necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno  e che la sua misura è quella stabilita dall’art. 29, comma 3, lettera b) in tema di ricongiungimento familiare, ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. Tuttavia nessuna disposizione del T.U. Immigrazione stabilisce che sia necessaria la dimostrazione, in modo assoluto ed ininterrotto, di quel livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere conto della complessiva situazione familiare del richiedente, delle attività lavorative pregresse e di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (per esempio: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

Consiglio di Stato n. 2699 del 2015

 

Il TAR Liguria con la sentenza n. 576 del 4 aprile 2014 ha disposto il rinnovo del permesso di soggiorno per studio di una studentessa che non aveva completato gli studi entro il termine di tre anni oltre la durata del corso.  La richiedente aveva però dimostrato di non aver sostenuto il numero prescritto di esami a causa di problemi di salute. Il tribunale ha affermato che le disposizioni regolamentari permettono deroghe al rinnovo del permesso di soggiorno per studio per gli anni "fuori corso" nel caso in cui lo studente abbia avuto un proficuo corso di studi dimostrando sufficiente operosità ma non abbia completato in tempo il corso per documentabili gravi motivi

pdfSentenza TAR Liguria

Fino al 13 maggio sarà possibile presentare richiesta di borsa di studio per gli studenti stranieri impegnati in corsi di laurea, master, dottorati e scuole di specializzazione nonché corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale, corsi avanzati di lingua e cultura italiana e anche corsi di aggiornamento/formazione per insegnanti di lingua italiana.
Le borse, assegnate dal Ministero degli Esteri attraverso i consolati italiani, avranno una durata variabile da un mese ed un anno ed interessano cittadini di oltre 100 paesi. Gli studenti dovranno avere un’età compresa tra 18 e 35 anni (45 anni per i docenti di lingua italiana), un’adeguata conoscenza della lingua italiana (livello intermedio o B2) ed il titolo di studio idoneo per l’iscrizione.

pdfBando Borse di Studio

Da domani 5 maggio sarà possibile precompilare le domande di nulla osta all’assunzione dei lavoratori stagionali per l’anno 2015. L’invio delle domande potrà essere effettuato dopo la pubblicazione del decreto flussi. Il provvedimento prevede una quota massima di ingressi pari a 13.000 lavoratori dei seguenti paesi Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea, Egitto, Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Macedonia, Marocco,  Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nell’ambito della quota, 1.500 posti sono riservati per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale. Una Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro spiega nel dettaglio la procedura.pdfCircolare congiunta stagionale 2015

Convertito con la legge n. 43 del 17 aprile 2015 il decreto legge in materia di misure di contrasto al terrorismo anche internazionale. Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che nel corso delle indagini relative a delitti commessi per finalità di terrorismo anche transnazionale, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno al cittadino straniero che che abbia offerto all'autorità giudiziaria una rilevante collaborazione. Il permesso è rilasciato dal Questore autonomamente o su segnalazione delle autorità investigative per la durata di un anno e prevede la possibilità di rinnovo.

Presentato  dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dalla Fondazione Ismu il Rapporto “Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2013/2014”. Il volume fornisce una fotografia dettagliata della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2013/2014. I dati vedono un costante e significativo incremento nelle iscrizioni degli alunni stranieri e tra le cittadinanze più numerose si confermano quella romena, seguita da quella albanese e poi marocchina. La Lombardia è la prima regione per numero di alunni stranieri, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Da segnalare che i nati nel nostro paese costituiscono ormai la maggioranza di questi alunni con un miglioramento nei percorsi scolastici, ovvero diminuzione dei ritardi scolastici e delle ripetenze.

pdfRapporto alunni cittadinanza non italiana

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