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Novità Legislative

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Con la Delibera del 16 marzo 2015, la Giunta Regionale del Piemonte ha stabilito, in esecuzione delle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” contenute nell’Accordo del 20 dicembre 2012, l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 34 del T.U. Immigrazione di tutti i minori stranieri presenti sul Territorio Nazionale a prescindere dalla titolarità del permesso di soggiorno.  Le indicazioni operative per l’attuazione della decisione saranno predisposte con una successiva circolare applicativa.pdfDelibera Giunta Regionale

Con la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2015 n. 1653, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla gestione della verifica degli accordi di integrazione in scadenza, anche con riferimento agli accordi già prorogati di un anno. In particolare il Ministero ha fornito un elenco di titoli di studio il cui possesso esonera lo straniero dal superamento del test di lingua italiana e di cultura civica. Ciò al fine di consentire una semplificazione delle procedure e una razionalizzazione delle spese correlate.

pdfCircolare Accordo Integrazione del 17/03/2015

 

Il 20 marzo è entrato in vigore il D.P.R. n. 21 del 12 gennaio 2015 con il quale vengono disciplinati importanti aspetti relativi alla presentazione della richiesta di protezione internazionale, all’esame della richiesta ed alla decisione finale nonché alla tutela giurisdizionale garantita al richiedente. Nel decreto si stabiliscono inoltre criteri di composizione e regole di funzionamento delle Commissioni Territoriali per i riconoscimento della protezione internazionale nonché le modalità di accoglienza presso i Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA) e le regole per una più efficiente gestione degli stessi.

pdfDPR 12 gennaio 2015 n.21

 

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 marzo 2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino somalo che dal 2011 attendeva il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli minori. Il Giudice ha ritenuto che, pur in presenza di alcune difficoltà legate alla differente traslitterazione del nome dei figli ed alla necessità di effettuare in via preventiva l’esame del DNA per accertare la filiazione, un ritardo di quattro anni senza l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Consolare non possa essere considerato un comportamento conforme al diritto poiché in ogni caso l’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta al richiedente entro un termine ragionevole. Inoltre il Giudice ha rinvenuto nel silenzio dell’Amministrazione, durato circa 3 anni, un livello sufficiente di negligenza tale da giustificare anche il risarcimento del danno al ricorrente liquidato in via equitativa.

pdfOrdinanza Trib TORINO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 390 del 28 gennaio 2015 ha confermato come non ci sia differenza di trattamento tra il permesso di soggiorno rilasciato al coniuge o al parente del cittadino italiano e quello rilasciato al familiare di cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98 trattandosi in entrambi i casi di permessi di soggiorno per “motivi familiari”. Tale categoria di permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta alla disciplina generale relativa ai casi di conversione prevista dall’art. 14 D.P.R. 394/99. Nel caso, dunque, il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato per il venir meno della convivenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 30 D.Lgs. 286/98 quali la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio, lo stesso potrà essere convertito ad altro titolo, per es. per lavoro autonomo, qualora ne sussistano i requisiti.

pdfConsiglio di Stato 390/2015

 

Con la sentenza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato avverso il diniego della cittadinanza al diciottesimo anno di età da un giovane nato in Italia iscritto all’anagrafe solo all’età di due anni. Ciò in quanto i genitori del richiedente avevano ottenuto il permesso di soggiorno e quindi la residenza soltanto in epoca successiva alla nascita del figlio. Il Giudice ha affermato che il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale.

pdfSentenza_Tribunale_Milano_cittadinanza_.pdf

Con circolare del 16 gennaio 2015, il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune novità in tema di Ritorno Volontario Assistito (RVA) in particolare sul progetto RIRVA Rete Italiana per il Rimpatrio Volontario Assistito. Il progetto prevede una serie di azioni e strumenti per favorire il RVA dei cittadini dei paesi terzi già presenti nei paesi dell’Unione Europea e che intendano ricevere aiuto per ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza e con un’assistenza adeguata. In particolare è stato attivato il Numero Verde Ritorno – 800 72 20 71, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, al fine di fornire informazioni ad operatore e soggetti interessati. Sono stati inoltre istituiti 14 Focal Point distribuiti sul territorio nazionale con lo scopo di dare supporto ed informazioni agli enti che collaborano alla rete.

pdfCircolare_RVA.pdfpdfFocal_Point.pdf

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 128 del 14 gennaio 2015, ha statuito l’importante principio in base al quale il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non può essere revocato per la sopravvenuta mancanza di reddito da parte del cittadino straniero. Come è noto il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti viene rilasciato previa titolarità di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e dei suoi familiari. Successivamente il permesso, valido a tempo indeterminato, viene sottoposto ad un aggiornamento dei dati ogni cinque anni e può essere revocato solo per i motivi previsti dalla legge ed in particolare per motivi di ordine pubblico legati alla pericolosità sociale del titolare. Non è, invece, prevista da alcuna disposizione la possibilità di disporre la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per mancanza di svolgimento di attività lavorativa e quindi per insufficienza del reddito.

pdfSentenza TAR Lombardia

Approvato l'11 dicembre 2014, è stato pubblicato il 30 dicembre scorso il Decreto Flussi per l’anno 2015 che prevede complessivamente 17.850 quote di cui 5.500 posti per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e 12.350 quote riservate per le conversioni in permessi per lavoro di cittadini stranieri che si trovano già in Italia ad altro titolo. Anche quest’anno le domande dovranno essere inviate on line attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e per gli otto mesi successivi. Una circolare  congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro spiega in dettaglio la procedura.pdfDecreto FlussipdfCircolare Flussi

L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2015 sarà pari ad euro 5.830,63 (euro 448,51 mensili per 13 mensilità) con un lievissimo aumento rispetto a quello del 2014. Come è noto l’importo dell’assegno sociale regola i parametri di reddito per la richiesta di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Con un importo di euro 5.830,63 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
Richiedente : 5.830,63 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.661,26 € annui
Più familiari aumento di € 2.915,31 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.661,26 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,57 € annui

Con la sentenza n. 6070 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ciò al fine di evitare la presenza sul Territorio Nazionale di persone che non contribuiscano alla comunità in termini di lavoro e di partecipazione fiscale. Tuttavia tale principio deve essere interpretato nel senso di consentire ragionevole tollerabilità a temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato in passato la capacità di produrre reddito, questo a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale. Nel caso, dunque, il lavoratore autonomo abbia avuto per alcuni periodi un reddito inferiore a quello richiesto l’Amministrazione non potrà automaticamente rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno poiché la dimostrazione di requisiti di reddito sono rivolte a regolare in modo specifico la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, momento in cui il requisito di reddito deve sussistere, ma non disciplinano in modo esplicito gli effetti di trascorse e temporanee carenze di reddito ovvero di difficoltà di dimostrare la continuità di quel livello di reddito per tutto il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

Consiglio di Stato n.6070/14

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla sezione Garanzia Giovani, sono pubblicati i bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni che hanno inserito tale misura ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. La partecipazione al progetto è aperta ai giovani residenti in Italia –  italiani, comunitari e stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Per presentare la candidatura è necessario dapprima registrarsi presso l’area Garanzia Giovani su sito www.garanziagiovani.gov.it. La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 14.00 del 15 dicembre 2014.

Con il decreto ministeriale del 25 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha determinato la quota triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la  partecipazione  a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. Il  limite  massimo  di  ingressi  in Italia per i cittadini non comunitari in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio del visto di studio è determinato in 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a 24 mesi, organizzati da enti di  formazione  accreditati. A questo si aggiungono 7.500 unità  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e di orientamento promossi  dai  soggetti  promotori  individuati  dalle discipline regionali in materia di  tirocini extracurricolari e di orientamento.

pdfDecreto Ingressi Formazione

Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) cui fare pervenire domande di informazioni e solleciti riguardanti le domande di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Gli interessati ed i loro legali potranno inoltrare richieste di accesso e/o diffide ai seguenti indirizzi a seconda del numero di protocollo dell'istanza: area3citt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 0,1,2 ) area3biscitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 3,4,5,6) area3tercitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 7,8,9 ) specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/….). Le informazioni sono disponibili sul sito www.interno.gov.it. Si segnala, infine, che tutti i cittadini italiani e stranieri hanno la possibilità di attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata presso il sito www.postacertificata.gov.it.

Con l’ordinanza del 24 ottobre 2014, il Tribunale di Torino ha ordinato il rilascio del visto di ingresso di tipo Schengen di breve durata al figlio maggiore di 21 anni a carico del cittadino italiano. Ciò in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 129/11 che avevano abolito l’obbligo di visto nazionale per motivi familiari per il rilascio della carta di soggiorno al familiare non comunitario del cittadino UE. In particolare, come rileva il Giudice nel provvedimento, la stessa Amministrazione, con il messaggio del Ministero Affari Esteri del 6 agosto 2013, ha stabilito che le Autorità Consolari sono tenute non più al rilascio dei visti nazionali per ricongiungimento ma di visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.

pdfOrdinanza Tribunale TO

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