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Novità Legislative

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Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 14 gennaio 2014, ha parzialmente annullato un provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nella parte in cui negava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare, nella sentenza il Tribunale condivide la posizione della Commissione Territoriale in merito alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma ritiene, comunque, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98 l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente, dimostrato tramite la frequenza di corsi di lingua italiana e l’attivazione di tirocinio formativo. A fronte di tale disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno qualora “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, il Tribunale ha, dunque, disposto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno.pdfTribunale Torino 14 gennaio 2014

A dieci anni di distanza dalle disposizioni attuative del Comitato per i Minori stranieri, la Direzione Generale dell’Immigrazione ha pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le linee guida aggiornate relative ai minori stranieri non accompagnati con particolare riferimento alle competenze della Direzione, alle modalità di segnalazione ed accoglienza del minore nonché ai casi di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

pdfLinee Guida Minori

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato una delibera, immediatamente esecutiva, in tema di iscrizione anagrafica dei titolari di protezione internazionale o umanitaria. In particolare il provvedimento prevede l’istituzione della residenza virtuale in “via della Casa Comunale n. 3” indirizzo in cui verranno iscritti i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o umanitaria che si trovino in Torino in condizioni di marginalità sociale, senza tetto o senza dimora. Ciò in quanto lo straniero che sia titolare di permesso di soggiorno e quindi regolarmente presente in Italia è tenuto ad iscriversi all’anagrafe anche qualora non sia in grado di dimostrare la sussistenza di un vero e proprio domicilio. Tale iscrizione fittizia, di carattere meramente presuntivo, viene concessa allo scopo di monitorare la presenza di persone straniere titolari di protezione anche al fine di richiedente ed attivare risorse nei loro confronti.

pdfDelibera Comune Torino

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto flussi relativo alla programmazione degli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo nel 2014. Il decreto prevede per l’anno 2014 la quota totale di 17.850 lavoratori suddivisa a seconda dei requisiti richiesti. In particolare 10.000 unità sono previste per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, per studio o tirocinio formativo. Inoltre 2.300 posti sono riservati per il lavoro autonomo mentre 1000 unità sono disponibili per le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed ulteriori 3000 per coloro che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 286/98. L’invio telematico delle domande avverrà dal giorno successivo alla pubblicazione.

pdfDecreto flussi 2014 e Circolare

Con la sentenza n. 1208 del 24 aprile 2012, il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento del Prefetto che dichiarava inammissibile la domanda di cittadinanza italiana poiché il richiedente era stato dichiarato irreperibile e cancellato dall’anagrafe nell’arco dei dieci anni di residenza. In particolare il cittadino straniero era in possesso del certificato storico di residenza che presentava una cancellazione per irreperibilità per un periodo di circa due anni. In relazione a tale periodo, tuttavia, egli era in grado di dimostrare di avere risieduto comunque nel proprio Comune tramite la documentazione relativa alla sua attività lavorativa, documentazione non contestata dall’Amministrazione ma non adeguatamente valutata. Il Tribunale, all’esito di detta valutazione, ha invece concluso che il richiedente risiedeva in Italia anche nel periodo in cui era stato dichiarato irreperibile non rispondendo alla realtà dei fatti quanto affermato nel certificato di residenza storico con conseguente difetto di istruttoria nel procedimento di concessione della cittadinanza. Il TAR ha, dunque, annullato il provvedimento di inammissibilità e chiesto al Ministero dell’Interno di pronunciarsi sull’istanza.

pdfTAR Lombardia n.1208/12

 

Come è noto con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. In particolare il nuovo art. 22, co. 11 bis D.Lgs. 286/98 ha introdotto tale possibilità per lo studente straniero che abbia “conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”. Con la Circolare n. 7438 dell’11 dicembre 2013, il Ministero dell’Interno ha chiarito che rientrano nella suddetta categoria anche coloro che abbiano conseguito in Italia il master universitario di I livello.

pdfCircolare Min. Interno del 11.12.13

Al fine di semplificare le procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 2696 del 31 ottobre 2013. Nella Circolare si prevede che la Questura, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, provveda a richiedere in via telematica il parere alla Commissione Territoriale competente. Unitamente alla richiesta di parere la Questura deve inviare anche eventuali informazioni relative alla posizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di richiesta priva di segnalazioni, il termine per l’emissione del parere è di 15 giorni, scaduto il quale la Questura provvederà comunque al rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza del parere. In presenza di segnalazioni, il termine sale a 30 giorni ma la Questura dovrà però attendere il parere prima di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfCircolare 31 ottobre 2013

Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con la sentenza n. 785/2013, affermando che che, nel caso di lavoro subordinato, è il datore di lavoro il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali mentre il lavoratore ha soltanto un potere di verifica e di sollecitazione dell’avvenuto versamento ma non può essere considerato direttamente responsabile dell’omissione. Non è dunque corretto, prosegue il Tribunale, privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono dalla condotta di terzi. Per tale motivo il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno. Occorre, però precisare che, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento dei contributi richiesti in epoca succcessiva all’adozione del provvedimento di diniego ma, comunque, prima della notifica dello stesso al richiedente.

pdfTar Lombardia n.785/2013

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 novembre 2013, ha stabilito il carattere discriminatorio del bando per la selezione dei volontari per il servizio civile pubblicato lo scorso ottobre che prevede il requisito della cittadinanza italiana. Il Giudice ha, infatti, affermato che il termine “cittadino” contenuto nella legge che disciplina il servizio civile deve essere costituzionalmente interpretato e deve, perciò, includere tutti coloro che appartengono stabilmente alla comunità italiana. Il Giudice ha quindi ordinato la riapertura del bando per ulteriori 10 giorni al fine di garantire la partecipazione anche ai giovani stranieri.

pdfOrdinanza Servizio Civile

Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio. L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto  secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.

pdfNuovo art. 5

Con la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 viene finalmente consentito convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato già a seguito del primo ingresso, senza necessità che il lavoratore debba fare rientro nel paese di origine ed ottenere un secondo visto di ingresso stagionale. Ciò in conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1610/2013) che aveva annullato il provvedimento di diniego della richiesta di conversione, diniego basato proprio sull’assenza del preventivo rientro nel paese di origine a seguito del rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.

pdfCircolare Ministero Lavoro e Interno

Con la Sentenza n. 4516 del 12 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha stabilito per il dirigente straniero, già autorizzato ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a) del D.lgs. 286/98, la possibilità di rilascio, dopo cinque anni di residenza regolare, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo. Come è noto i dirigenti ed il personale altamente specializzato di aziende che abbiano sedi o filiali sul Territorio Nazionale possono fare ingresso in Italia al di fuori del sistema delle quote ed ottengono il rilascio di un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni. Tuttavia, come disposto dall’art. 40, co. 5 del D.P.R. 394/99, al termine di questo periodo tali lavoratori possono essere assunti direttamente dall’azienda distaccataria. In questo caso, afferma il Consiglio di Stato, non vi sono limiti per la conversione del permesso di soggiorno e, quindi, anche per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

pdfConsiglio Stato Sentenza n. 4516/13

Con la Circolare n. 6635 del 30 ottobre 2013, il Ministero dell’interno ha chiarito che il lavoratore straniero in attesa della conclusione della procedura di emersione potrà comunque iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale con il codice fiscale provvisorio (attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Interno) Una volta ultimata la procedura di emersione, il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) verrà sostituito nel codice fiscale definitivo (alfanumerico di 16 cifre).

pdfCircolare n. 6635/2013

 

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 13 ottobre 2013 ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un cittadino congolese titolare dello status di rifugiato e regolarmente residente contro l’impresa di trasporti pubblici urbani (GTT s.p.a.) a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. L’azienda aveva giustificato l’esclusione in  attuazione dell’art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 il quale prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Il giudice del lavoro di Torino però non ha condiviso la tesi dell’azienda affermando che la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 del D.Lgs. n. 286/98 e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro per effetto dell’adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.

pdfTribunale Torino GTT

Il Giudice di Pace di Bologna, con il decreto del 27 giugno 2013, ha disposto l’annullamento dell’espulsione adottata nei confronti dello straniero in possesso del certificato di nascita e del passaporto attestanti la sua minore età per violazione dell’art. 19, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 286/98, anche se l’esame auxologico aveva fornito esito opposto, trattandosi di certificazione medica, rileva il Giudice, cui gli studi scientifici non conferiscono assoluta attendibilità.

pdfGiudice di Pace Bologna

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1612 del 20 marzo 2013, ha stabilito la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La normativa, infatti, nel caso di abbandono dello status di religioso, non vieta espressamente la conversione del permesso per motivi religiosi in altro tipo di permesso. E’ vero che l’art. 14 del D.P.R. 394/99 nel disciplinare i casi di conversione non menziona questa possibilità ma, a parere del Consiglio di Stato, l’elenco contenuto nella disposizione non deve considerarsi tassativo. L’art. 5 D.Lgs. 286/98, inoltre, non pone vincoli al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo diverso da quello originariamente posseduto.

pdfConsiglio di Stato n. 1612/13

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