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Realizzato dall’European migration network (Emn), il documento, disponibile da alcuni anni nelle principali lingue europee, compresa quella italiana, è stato realizzato in arabo per la prima volta. Nella stesura del documento, gli autori hanno provveduto alla comparazione tra i differenti sistemi giuridici degli stati arabi, ponendo particolare attenzione ad eventuali differenti interpretazioni dello stesso termine, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a coloro che operano nel settore dell’immigrazione.

pdfGlossario in lingua araba

La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14500 del 2013, ha ribadito che l’art. 35, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dispone che ai cittadini stranieri presenti sul Territorio Nazionale, ancorché non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che si trovi nel Territorio Nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio. Tuttavia tale garanzia deve comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Per tali debbono intendersi, spiega la Corte di Cassazione nella sentenza, anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, anche in relazione all’indisponibilità di quegli stessi farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso.

pdfSentenza Cassazione n. 14500/13

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 24877 del 6 giugno 2013 ha confermato la condanna all’ammenda di 5.000 euro per un cittadino straniero colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale. La Suprema Corte ha ribadito come la fattispecie penale in questione abbia già superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2010 ed il vaglio della Corte di Giustizia UE con la decisione del 6 dicembre 2012. Come stabilito dalla Consulta il reato previsto dall’art. 10-bis D. Lgs. n.286 del 1998 non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori.

pdfCassazione Sentenza n. 24877/13

L’ Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno presentato il nuovo manuale in tema di asilo, frontiere ed immigrazione. Il testo ha lo scopo di offrire una panoramica della normativa applicabile in materia di asilo, gestione delle frontiere e immigrazione alla luce del diritto dell’Unione europea (UE) e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare attenzione alla condizione degli stranieri definiti “cittadini di paesi terzi” ovvero i cittadini non comunitari. Il manuale, volto a giudici, avvocati, funzionari pubblici ed altri operatori in materia di immigrazione e asilo, intende illustrare per ciascuna tematica (ingresso, allontanamento, asilo, ecc..) il diritto dell’Unione Europea e quello contenuto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con indicazione della principale giurisprudenza della Corte a riguardo.pdfManuale su Immigrazione e Asilo

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2920/2013, pur confermando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella decisione sulla concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, ha accolto l’appello di un cittadino straniero che si era visto negare la cittadinanza italiana a causa di un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. In particolare nella sentenza si afferma che l’Amministrazione, pur dovendo tenere conto degli illeciti penali eventualmente commessi, deve altresì svolgere un giudizio globale sulla personalità del richiedente e sulla gravità in sé della vicenda penale in relazione ad altri aspetti del comportamento del soggetto. Tale valutazione potrebbe comunque determinare una decisione di accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana. pdfCS Sentenza n. 2920/13

Con la sentenza del 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sull'interpretazione dell'art. 6 del Regolamento cd "Dublino II" in merito allo Stato competente all'esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande di asilo in più Stati membri.
La Corte ha concluso che, in tali casi, competente all'esame della domanda di asilo è lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi depositato l'ultima istanza di protezione internazionale e che non potrà essere disposto il trasferimento del minore richiedente asilo nel Paese ove abbia precedentemente presentato un'analoga istanza. I minori non accompagnati richiedenti asilo costituiscono, infatti, una categoria di persone particolarmente vulnerabili per cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, anche in ragione della protezione dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione europea, tra i quali, in particolare la garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse del minore sia considerato preminente.

E’ stato assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il disegno di legge  n. 588 (Legge europea 2013) il quale prevede, tra l’altro, l’adeguamento della normativa interna in materia di pubblico impiego, accesso ai concorsi e selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. In particolare le modifiche in discussione prevedono l’ammissione ai concorsi pubblici dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dei cittadini non comunitari familiari di cittadini dell’Unione Europea, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Tali correzioni normative consentirebbero di eliminare il contrasto con le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109 evitando, dunque, l’avvio di un un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12745 del 23 maggio 2013, ha affermato che la disciplina prevista per i cittadini comunitari ed i loro familiari non appartenenti all’Unione Europea e contenuta nel D.Lgs. 30 del 2007 deve applicarsi anche ai familiari dei cittadini italiani, non solo a coloro che invocano il diritto all’unità familiare come conseguenza del diritto di circolazione nell’Unione Europea ma anche a coloro che siano stanziali nel loro Stato di cittadinanza. L’applicazione di tale disciplina, ribadisce la Suprema Corte, prescinde dalla regolarità dell’ingresso del familiare, ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Nel caso di cessazione della convivenza dunque, nei confronti del coniuge non comunitario non deve trovare applicazione l’art. 19 del T.U. Immigrazione con conseguente rifiuto del permesso di soggiorno bensì l’art. 12, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 30 del 2007. In base a tale disposizione, l’ex- coniuge del cittadino italiano conserva il diritto al soggiorno essendo il matrimonio durato più di tre anni e non essendo provato che lo stesso sia stato celebrato all’unico scopo di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfSentenza Cassazione 23 maggio 2013

Con la Circolare del 18 gennaio 2013 n. 4, il Ministero del Lavoro è intervenuto in relazione al lavoro accessorio (cd “voucher”) così come delineato dalla Riforma Fornero del mercato del lavoro. In particolare la Circolare spiega che i compensi percepiti dal lavoratore non comunitario per prestazioni di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Ministero afferma anche che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero deve dimostrare un reddito superiore al livello di reddito minimo previsto per l’esenzione alla spese sanitaria. In proposito occorre però precisare che la giurisprudenza ha invece più volte affermato l’obbligo per l’Amministrazione di valutare caso per caso ogni situazione e quindi l’impossibilità di pervenire automaticamente al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui il reddito si attesti sotto una certa soglia.

pdfCircolare 4 gennaio 2013

A seguito della chiusura dell’Emergenza Nord Africa ed il conseguente rientro nella gestione ordinaria degli interventi concernenti l’afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale, in data 24 aprile 2013 è stata emanata una circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di minori stranieri non accompagnati. La Circolare chiarisce tra l’altro che la competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati e che, al tal fine, deve intendersi per minore straniero non accompagnato  “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. La Circolare ribadisce, inoltre, che nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro. Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.

 pdfCircolare minori non accompagnati

La Corte di Appello di Milano, con una decisione del 14 febbraio 2013, ha autorizzato alla permanenza in Italia i genitori stranieri di tre figli minori ai sensi dell’art. 31, co. 3 D.Lgs. 286/98. Tale disposizione, come è noto, prevede la possibilità di autorizzare la permanenza o l’ingresso in Italia del familiare nell’interesse dello sviluppo psico - fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni in materia. La Corte d’Appello ha dapprima svolto una approfondita istruttoria sulla situazione familiare, lavorativa ed alloggiativa del nucleo familiare, prendendo in considerazione anche il rendimento scolastico e le aspirazioni dei figli della coppia richiedente. Sulla risultanze di tale indagine ha basato la sua decisione e ha concesso l’autorizzazione ai genitori ritenendo che il distacco dall’Italia avrebbe determinato un grave deterioramento delle condizioni di vita dei bambini.

pdfCorte Appello Milano

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 644 del 12 aprile 2013, ha dato una interpretazione estensiva e favorevole allo straniero della disposizione contenuta nell’art. 5, co. 1 D.Lgs. 109/2012 ove si afferma che il lavoratore è ammesso alla regolarizzazione  qualora sia presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. Nel caso esaminato il richiedente, pur essendo in possesso di passaporto recante un timbro in uscita con data successiva al 31 dicembre 2011, ha dato dimostrazione di essere rientrato in Italia dopo appena 15 giorni. Il Tribunale ha affermato che l’assenza dall’Italia per un così breve periodo non inficia la sussistenza del requisito della presenza sul Territorio Nazionale richiesta dalla legge e non costituisce pertanto motivo di esclusione dalla regolarizzazione.

TAR Liguria n. 644/13

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2012 del 13 aprile 2013, ha confermato l’obbligo dell’Amministrazione di valutare la presenza di legami familiari in Italia al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, pur in presenza di condanne ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non deve applicarsi alcun automatismo ed il diniego del rinnovo si trasforma da atto vincolato ad atto discrezionale. Nella decisione in esame, il Consiglio di Stato prende in considerazione, ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D.Lgs. 286/98, la presenza di tre figli minori, nati in Italia e conviventi con il ricorrente. Tale disposizione, nata per tutelare i familiari ricongiunti, come è già stato affermato in diverse sentenze, deve trovare applicazione anche nel caso di famiglie che si siano create sul Territorio Nazionale.

Consiglio di Stato n.2012/13

Con la sentenza n. 112 del 30 gennaio 2013, il TAR Lombardia ha ribadito che il permesso di soggiorno già rilasciato per attesa occupazione non è rinnovabile con la stessa dicitura. Nella sentenza, il Tribunale pur citando l’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 ove dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ritiene, comunque, di applicare l’art. 37, co. 6 del D.P.R. 394/99 ove si afferma che, allo scadere del permesso di soggiorno rilasciato per attesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, per es. per motivi familiari. Nel caso in esame il richiedente aveva già usufruito del periodo di un anno concesso dal citato art. 22 per l’iscrizione al Centro per l’Impiego ed, in mancanza di un nuovo contratto di lavoro, si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego è stato confermato dal TAR.

TAR Lombardia n. 112/13


Con la sentenza n. 3163 del 27.3.13, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di un visto per turismo adottato dal Consolato Generale di Casablanca. In primo luogo, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che il provvedimento in questione, come previsto dall’art. 4 D.Lgs. 286/98, non è soggetto ad obbligo di motivazione. Tuttavia, nell’ambito del giudizio di impugnazione, l’Amministrazione è tenuta a dare la dimostrazione di aver valutato adeguatamente e congruamente la richiesta. Nel caso in questione il Consolato aveva adottato il diniego sulla base del cd. “rischio migratorio” ma gli elementi indicati a supporto non sono stati ritenuti sufficienti dal Tribunale. Con la sentenza citata, il TAR del Lazio ha anche condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno subito dal richiedente compreso tra l’altro il costo del viaggio aereo mai effettuato.

TAR Lazio Sentenza 3163/13

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 21.3.13, è nuovamente intervenuta in materia di compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE delle disposizioni italiane che prevedono il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero. La Corte ha nuovamente chiarito la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni che qualifichino il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi alla stregua di reato e prevedano sanzioni penali. Nell’ordinanza, tuttavia, viene ribadito che le disposizioni della Direttiva devono trovare applicazione anche nei confronti dello straniero imputato o condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale. In relazione alla facoltà del giudice penale italiano di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione, la Corte ha rilevato che neanche tale facoltà è di per sé vietata dalla direttiva 2008/115. Tuttavia tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4 ovvero quando non è possibile concedere un  termine per la partenza volontaria poiché sussiste il rischio che l’interessato si dia alla fuga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio.

pdfOrdinanza Corte UE

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