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Con la Sentenza n. 109 del 2013 depositata il 25.1.13, il TAR Piemonte ha chiarito alcune importanti questioni in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 24, co. 4 D.Lgs. 286/98 ovvero da parte del lavoratore che abbia già fatto ingresso per due anni consecutivi per motivi di lavoro stagionale e che abbia la disponibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come è noto la conversione deve avvenire nell’ambito della quota a tal fine prevista dal “decreto - flussi”. In primo luogo, il TAR Piemonte ha stabilito che l’istanza di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata al Questore, nell’ambito di tale procedura lo Sportello Unico dovrà valutare la sussistenza della quota. Ha, inoltre, chiarito che l’istanza di conversione può essere proposta anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno non essendo previsto alcun termine perentorio a riguardo.

pdfTAR Piemonte n.109/13


Il Tribunale di Pordenone, con un decreto del 13.07.12, interviene in materia di acquisto della cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno da parte dello straniero nato in Italia. Nella decisione viene preso in considerazione quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 7.11.2007 ove si stabilisce che la nascita del minore in Italia deve essere denunciata ad un Comune Italiano da almeno uno dei genitori “legalmente residente in Italia”. A parere del Tribunale di Pordenone il requisito della residenza legale di uno dei genitori non può essere richiesto ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno in quanto non si tratta di requisito espressamente previsto dalla L. 91 del 1992. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il minore nato in Italia ha diritto all’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età se dimostra di aver “risieduto legalmente” nel nostro Paese ove legalmente significa in mancanza di motivi ostativi alla sua permanenza sul Territorio Nazionale.

 pdfDecreto del Tribunale di Pordenone

A seguito della pubblicazione del decreto flussi, da oggi 26 marzo, i datori di lavoro possono provvedere all’invio telematico delle richieste di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale. Sono ammessi in via di programmazione transitoria lavoratori non comunitari entro una quota di 30.000 unità di cui 5.000 unità riservate per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Il decreto riguarda solo lavoratori provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

pdfDecreto stagionali 2013

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 247 del 2013, ha confermato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per reddito insufficiente nei confronti di un cittadino straniero invalido al 100% e titolare della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento. Il Tribunale Amministrativo ha affermato che l'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale non rientra in alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, né è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla disposizione citata, trattandosi di un sussidio erogato dallo Stato, che non determina un incremento patrimoniale. Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti dagli artt. 9 comma 1 e 29 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni, non può tenersi conto degli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento, non rientrando tali indennità nella nozione di reddito rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

Sentenza TAR Piemonte n. 247/2013

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4984 del 28.02.13, ha confermato il divieto di ricongiungimento del familiare che sia coniugato con persona già residente in Italia con altro coniuge come previsto dall’art. 29, co. 1 ter del D. Lgs. 286/98.
Il caso che ha portato alla decisione della Corte Suprema riguardava, però, la richiesta di ricongiungimento presentata da parte del figlio regolarmente residente in Italia in favore della madre in quanto priva di mezzi di sostentamento e di altri figli nel paese d'origine, nonché separata da tempo dal marito. Poiché, tuttavia, questi aveva già effettuato il ricongiungimento familiare con la moglie, l’ingresso della prima moglie avrebbe comportato non già la convivenza ma, comunque, la presenza di entrambe sul Territorio Nazionale, situazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto contraria all’ordine pubblico italiano.

pdfCassazione ordinanza n.4984

Con la circolare n. 1845 del 19 marzo 2013, i Ministeri dell'interno e del Lavoro hanno informato in merito alle modalità per la richiesta di lavoratori stranieri da impiegare con contratti stagionali nel 2013. A partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi (prevista a breve) il datore di lavoro potrà provvedere all’inoltro telematico della richiesta di nulla osta. La quota di ingressi per lavoro stagionale nel 2013 è fissata nel numero di 30.000 di cui una quota di 5.000 unità è riservata per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

pdfCircolare Stagionali 2013

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha nuovamente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2000 (L. 388/2000) che subordinavano alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l’erogazione delle prestazioni assistenziali di invalidità. La Consulta (già intervenuta diverse volte in questa materia) ha affermato che le prestazioni di assistenza sociale costituiscono diritti soggettivi e che è irragionevole subordinare l’accesso a tali prestazioni al possesso di un titolo  di soggiorno che richiede, tra l’altro, la dimostrazione di un determinato reddito.

pdfSentenza Corte Costituzionale 40/2013

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 febbraio 2013, pubblicato il 13 marzo 2013, si stabilisce che i cittadini stranieri dei paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 e beneficiari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovranno presentare entro il 31 marzo prossimo domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine oppure chiedere la conversione del loro titolo di soggiorno in permesso per lavoro, famiglia, studio e/o formazione professionale. Nei confronti, invece, di coloro i quali non presenteranno alcuna delle due domande entro il termine stabilito, potrà essere adottato un decreto di espulsione fatti salvi i divieti contenuti nell’art. 19 D.Lgs. 286/98 ed i casi di sussistenza di gravi motivi di salute, di altri motivi di carattere umanitario o della presenza nel nucleo familiare di minori che frequentino la scuola nell'anno in corso.

 pdfDecreto 13 marzo 2013

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7912 del 18.2.13, ha confermato la condanna di un cittadino straniero per il reato di cui all’art. 13, co. 13 D.Lgs. 286/98 (violazione del divieto di ingresso contenuto nell’espulsione) poiché questi aveva fatto reingresso in Italia quando ancora non erano trascorsi cinque anni dall’esecuzione dell’espulsione. La Corte Suprema, con la sentenza n. 12220 del 12.4.12, aveva invece annullato la condanna di uno straniero che aveva fatto reingresso in Italia oltre il termine di cinque anni dall’esecuzione dell’espulsione anche se questa conteneva un divieto più lungo. Questo perché, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva CE 115/2008, la durata del divieto di reingresso contenuta nell’espulsione non può comunque superare i cinque anni.

pdfCassazione Sentenza 7912 del 2013

pdfCassazione Sentenza 12220 del 2012

 

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1242 del 1° marzo 2013, ha confermato la necessità del superamento di due verifiche di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dello straniero iscritto all’Università. Come previsto dall’art. 46 D.P.R. 394/99, infatti, il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi al primo almeno due verifiche di profitto. Nel caso lo studente sia in grado di documentare gravi problemi di salute o altra causa di forza maggiore, è possibile ottenere il rinnovo anche con il superamento di una verifica soltanto. In ogni caso, afferma il Consiglio di Stato, i test di accesso non possono essere ricompresi tra le verifiche di profitto trattandosi di prove intese ad accertare, al momento dell’iscrizione al corso, se lo studente possegga già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.

pdfConsiglio di Stato Sentenza n.1242 del 2013.pdf

Con la sentenza n. 771 del 9 agosto 2012, il TAR Sardegna ha confermato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nel caso di uno straniero colpito da sentenza di condanna per reato inerente gli stupefacenti. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto prevalenti le esigenze di ordine pubblico derivanti dalla pericolosità sociale del soggetto rispetto al diritto all’unità familiare poiché il destinatario del provvedimento da tempo non conviveva più con la sua famiglia che aveva fatto rientro nel paese di origine. A contrario deve, tuttavia, ritenersi che nel caso i legami familiari siano stabili ed effettivi debba prevalere il diritto a mantenere l’unità familiare rispetto al giudizio di pericolosità sociale.

pdfTAR Sardegna Sentenza 771 del 2012.pdf

Con la circolare del 1° marzo 2013 il Ministero dell’Interno stabilisce la proroga delle misure di accoglienza per le cd. “categorie vulnerabili” ovvero per persone con disabilità, minori non accompagnati, anziani, donne in gravidanza o persone per le quali è stato accertato che abbiano subito gravi violenze o torture. Nella predetta categoria il Ministero riconduce anche le famiglie con figli minori, affermando che gli enti locali dovranno garantire per costoro continuità nelle misure di accoglienza, con copertura dei costi da parte dell’Amministrazione dell’Interno. Proroga delle misure di accoglienza anche per coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per coloro che sono in attesa dell’esito del ricorso o del rilascio il permesso di soggiorno o del titolo di viaggio.

pdfCircolare Ministero Interno ENA.pdf

Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 14574 del 26/11/12, ha ribadito il diritto del familiare del cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di un paese dell’Unione, ad ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 30 del 2007 indipendentemente dalla pregressa situazione di irregolarità del richiedente. Devono, infatti, trovare applicazione le disposizioni della Direttiva 2004/38/CE, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che prevedono che al coniuge non comunitario che accompagni o raggiunga il cittadino UE deve essere garantito il diritto di soggiorno in uno Stato membro a prescindere dalla data o dal luogo del matrimonio nonché dalle modalità con cui il richiedente ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.

Con la sentenza n. 2057 depositata il 25 febbraio 2013, il TAR Lazio interviene nella problematica relativa alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno stagionale da parte del lavoratore straniero che, a seguito della conclusione del rapporto di lavoro stagionale, disponga di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul punto la giurisprudenza registra posizioni contrastanti in quanto alcuni Giudici, in ossequio a quanto previsto dall’art. 38, co. 7 D.P.R. 394/99, hanno ritenuto che il lavoratore stagionale debba necessariamente rientrare nel paese di origine alla scadenza del permesso di soggiorno stagionale ed ottenere altra autorizzazione stagionale all’ingresso in Italia. Solo a quel punto potrà richiedere ed ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro tout court. Il TAR Lazio, invece, afferma che la conversione deve essere garantita allo straniero già titolare di permesso di soggiorno per motivi stagionali cui venga offerto un contratto a tempo indeterminato o determinato, senza che sia necessario il previo rientro nel paese di origine, a condizione tuttavia della disponibilità della quota nell’ambito del “decreto-flussi”. Ciò in quanto l’art. 24, co. 4 D.Lgs.  286/98 richiede espressamente il rientro nel paese di origine solo al fine di accordare un diritto di precedenza per un secondo ingresso stagionale mentre non ribadisce tale necessità nella parte della disposizione relativa alla conversione.

pdfSentenza TAR Lazio n.2057/2013.pdf

Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione è tenuta a valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari del richiedente sul territorio nazionale. L’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/98 prevede, infatti, che in presenza di un reato ostativo alla permanenza in Italia, il permesso di soggiorno venga comunque rinnovato se i legami familiari dello straniero sono ritenuti prevalenti.
Con la sentenza n. 146/2013, il TAR Piemonte ha chiarito che tale maggior tutela deve essere sempre accordata dall’Amministrazione sia nel caso di stranieri ricongiunti o che abbiano effettuato il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 286/98 sia ai componenti di famiglie che si siano formate sul territorio nazionale ed in presenza di minori nati in Italia.

L’INPS ha reso noto il nuovo importo dell’assegno sociale aggiornato al 2013 pari a 5.749,90 euro (442,30 euro per 13 mensilità).
Come è noto la misura dell’assegno sociale (prestazione economica che attualmente spetta a coloro che hanno raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età e vivono in condizioni economiche disagiate) costituisce un parametro importantissimo per gli stranieri residenti in Italia.
Al fine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, ad esempio, lo straniero deve dimostrare un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Stesso ammontare è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Infine, all’assegno sociale annuo viene normalmente fatto riferimento al momento del rinnovo del permesso di soggiorno al fine di verificare se il richiedente è titolare di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei familiari a carico.

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