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Novità Legislative

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Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1056 del 13 giugno 2013, ha stabilito che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato anche a coloro che sono titolari di un contratto di soggiorno a tempo determinato, purché sia stata raggiunta la soglia di reddito prevista a tal fine dal legislatore. L’art. 9 D. Lgs. 286/98, infatti, non si sofferma sulla tipologia del contratto di lavoro ma solo sull’entità del reddito da lavoro percepito dal richiedente. Ciò in quanto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato non a seguito di una valutazione sulla stabilità del reddito data dalla titolarità di un contratto a tempo indeterminato (valutazione del tutto aleatoria) ma a colui che abbia dimostrato, per un periodo di tempo significativo, di essere in grado di condurre sul territorio dello Stato una vita dignitosa grazie a proventi legali e di essere, pertanto, sufficientemente inserito nel tessuto sociale del Paese.

pdfTAR Piemonte n. 1056/2013

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4524 del 12 settembre 2013, ha confermato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di condanna per il reato di stupefacenti. Ciò in quanto la motivazione fornita dal Questore in ordine alla pericolosità sociale dello straniero è apparsa al Giudice non irragionevole o sproporzionata rispetto alle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che la valutazione del magistrato di sorveglianza sull’assenza di pericolosità ai fini della concessione dell' affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di giudizio che opera nel più ristretto ambito dell’esecuzione della pena, non può essere assunta a termine di raffronto della valutazione del Questore che investe invero altri parametri quali il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale ed il riscontro di una condotta ispirata all’osservanza delle leggi dello Stato e delle comune regole di convivenza civile.

pdfConsiglio Stato n. 4524/13

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4528 del 19 settembre 2013, ha affermato l’obbligo per l’Amministrazione di motivare in maniera esaustiva e sufficientemente precisa i motivi di sicurezza pubblica in base ai quali viene negata la concessione della cittadinanza italiana. Nel caso che ha portato alla decisione, l’Amministrazione si era limitata a inviare una scarna “nota informativa” ove si accennava alla vicinanza del richiedente con un partito politico del paese di origine senza alcun riferimento ad attività illecite o pericolose anche in senso lato o al coinvolgimento del richiedente in attività comunque sospette. Il Consiglio di Stato, pur ribadendo che la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto ma rappresenta il frutto di un’attenta valutazione, connotata da poteri ampiamente discrezionali, ha tuttavia confermato la laconicità della suddetta nota e, quindi, l’insufficienza della motivazione del provvedimento di diniego.

pdfConsiglio Stato n. 4528/13

Con il messaggio del 6 agosto 2013, il Ministero degli Affari Esteri applica correttamente le disposizioni in materia di ingresso dei familiari non comunitari dei cittadini UE a seguito delle modifiche introdotte con la legge 129/11. In particolare, a seguito della soppressione del richiamo all’obbligo di visto di ingresso ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare non comunitario del cittadino UE, le Autorità Consolari non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali per motivi familiari bensì rilasceranno visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.

pdfMessaggio MAE

Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare  per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello. Il nuovo testo dell’art. 22 comma 11 bis del D.Lgs. n. 286/98 è dunque il seguente: “Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

 

Con il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione il nuovo art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Per violenza domestica, prosegue il testo dell’articolo, si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengano meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.

pdfArticolo 18 bis

Con il messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013, l’INPS si adegua alle pronunce della Corte Costituzionale, più volte intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno (ovvero del Permesso di soggiorno CE di lungo periodo) la concessione ai cittadini stranieri non comunitari legalmente soggiornanti di alcune tipologie di prestazioni assistenziali quali l'indennità di accompagnamento (sentenze Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze Corte Costituzionale n. 11/2009 e n. 40/2013), all'assegno mensile di invalidità (sentenza Corte Costituzionale n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza Corte Costituzionale n. 329/2011). Pertanto l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU Immigrazione”.

pdfMessaggio INPS

Entra in vigore oggi la Legge Europea del 2013, ovvero la legge n. 97 del 6 agosto 2013, n. 97, contenente  le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Essa contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sancendo anche nella normativa di settore riguardante il pubblico impiego il diritto del cittadino non comunitario all’accesso alla funzione pubblica. Tale possibilità è ora garantita ai familiari non comunitari di cittadini UE, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria. All’accesso al pubblico impiego per tali categorie è previsto con gli stessi limiti e condizioni previsti per i cittadini dell’Unione europea per i quali sono escluse attività che “implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri” o che “attengono alla tutela dell'interesse nazionale”.

Con la sentenza n. 202/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul Territorio Nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". La disposizione in questione prevede che: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale." Alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio Nazionale.

pdfCorte Costituzionale n. 202/13

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3552 del 2 luglio 2013, ha confermato la costante giurisprudenza in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza. Il termine di cui all’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 286/98 non ha natura perentoria bensì ordinatoria ed acceleratoria al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura di rinnovo. L’Amministrazione, dunque, non può pervenire al rifiuto dell’istanza di rinnovo per il solo fatto del ritardo ma deve, in ogni caso, valutare nel merito la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfConsiglio di Stato n.3552/13

Con la circolare congiunta n. 4417 del 10 luglio 2013, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno inteso fornire alcune indicazioni operative per l’applicazione delle novità in tema di regolarizzazione 2012 introdotte con il cd. Decreto del Fare. In primo luogo, la circolare si occupa del caso in cui la pratica sia stata respinta poiché il datore di lavoro era stato inserito nella cd. black list (ovvero non aveva provveduto in passato a ritirare un nulla osta già concesso o ad assumere il lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno). Qui si specifica che il datore di lavoro deve essere ammesso a giustificare il suo comportamento e le motivazioni dovranno essere valutate caso per caso in base a principi di ragionevolezza e buona fede. Con riferimento, poi, alle pratiche di emersione rigettate per cause imputabili al solo datore di lavoro (ovvero in tutti i casi in cui vi sia stato parere negativo della Questura o della Direzione Territoriale del Lavoro) dovrà essere rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Qui la Circolare informa gli Sportelli Unici che dovranno provvedere alla notifica del rigetto dell’istanza di regolarizzazione e contestualmente alla convocazione del lavoratore per la consegna del kit postale per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Analogamente la convocazione dovrà essere inviata anche a coloro che abbiano già avuto la notifica del rigetto. Infine, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine della procedura, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Qui si chiarisce che, nel caso in cui il lavoratore, a seguito dell’invio della richiesta di rilascio del permesso, sia in grado di dimostrare l’avvenuta assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro al momento della presentazione alla Questura per i rilievi dattiloscopici (tramite la produzione della comunicazione obbligatoria), potrà ottenere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro.

pdfCircolare su Regolarizzazione 2012

 

A seguito dell’ingresso della Croazia come ventottesimo Stato Membro dell’Unione Europea,  il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la Circolare congiunta del 2 luglio 2013, n. 4175
Nella circolare si comunica che il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio per un periodo di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane, invece, privo di ogni limitazione l’accesso al lavoro autonomo.
Nessuna limitazione anche per i lavoratori delle categorie previste dall’art. 27, co. 1 (ad eccezione delle lettere g e i), dall’ art. 27-ter (ricercatori), dall’art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati) e dall’art. 24 (lavoratori stagionali) del D. Lgs. 286/98. Non sono, infine, previste restrizioni per coloro che svolgono lavoro domestico e per coloro che, alla data del 1° luglio 2013, risultino occupati per un periodo non inferiore a 12 mesi.

pdfCircolare Ingresso UE Croazia

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013, ha annullato il decreto con il quale il Ministero dell’Interno aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana sottoscritta dall’amministratore di sostegno a favore di persona affetta da handicap. Si trattava di richiesta inoltrata dall’amministratore di sostegno di persona affetta da grave disabilità consistente in un deficit intellettivo di grado medio grave, con assenza di linguaggio verbale. Nel ricorso si sottolinea, tuttavia, che la richiedente è nata in Italia, qui ha frequentato la scuola e comprende la lingua italiana, considerandosi, pertanto, cittadina italiana. Il TAR del Lazio ha ritenuto di annullare il decreto affermando che l’amministratore di sostegno ben poteva sottoscrivere l’istanza essendo stato autorizzato a gestire i rapporti dell’amministrato nei confronti della pubblica amministrazione. In relazione poi all’asserita incapacità della richiedente di manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana, il Tribunale afferma che tale concreta capacità dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento con adeguata istruttoria e non può essere escluso a priori soltanto sulla base delle carenze intellettive ed espressive del soggetto.

pdfSentenza TAR Lazio n. 5568/13

L'art. 9 del decreto legge n. 76 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013, contiene alcune modifiche alle disposizioni relative all’emersione del rapporto di lavoro irregolare introdotte con l’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012. Al comma 10 dell’art. 9 si stabilisce che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione con conseguente archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi. In ogni caso il lavoratore deve dare la prova della presenza in Italia al 31.12.11 ed il datore di lavoro deve aver provveduto al pagamento dei contributi per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione prima della conclusione della procedura, il lavoratore ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro, qualora si sia in presenza di una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro.

Con la Sentenza a Sezioni Unite n. 15115 del 17 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito la competenza del giudice ordinario a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore. Ciò in quanto, premesso che il provvedimento del Questore diretto al respingimento dello straniero incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in mancanza di una norma specifica che assegni tale competenza al giudice amministrativo, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario.

pdfCassazione SU n. 15115/13

Nel Decreto Legge contenente “Disposizioni Urgenti per il rilancio dell’economia” del 21 giugno 2013, n. 69 sono state introdotte due importanti novità relative al procedimento di acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno da parte del cittadino straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, co. 2 L. 91/1992.
All’art. 33 del D.L. si stabilisce al primo comma che al richiedente non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

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