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Novità Legislative

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Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 612 del 3 aprile 2014, chiarisce alcuni importanti elementi sul rapporto tra il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi della L. 109/12 e la condanna per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti) nel caso in cui il Giudice Penale abbia ritenuto sussistente la cd. “ipotesi lieve” prevista al comma 5 dell’art. 73. In particolare, il TAR Piemonte afferma che il permesso di soggiorno non può essere rifiutato soltanto sulla base della sussistenza della condanna ma che l’Amministrazione deve effettuare in capo al soggetto che chiede la regolarizzazione un accertamento volto a stabilire se questi rappresenti o meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ciò in ossequio a quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012 ove si afferma che, in caso di condanna per un reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’attenta valutazione della pericolosità sociale concreta ed attuale del richiedente. Il TAR, inoltre, chiarisce che alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per emersione del rapporto di lavoro deve applicarsi soltanto la disciplina prevista dalla L. 109/12 in quanto norma speciale e non le disposizioni generali contenute nell'art. 4 del T.U. Immigrazione.

pdfTAR Piemonte n. 612/14

Con la sentenza n. 1637 del 7 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un automatismo tra condanna per violazione della disciplina dei marchi e del diritto d’autore ed il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nel caso in esame il richiedente, residente in Italia da oltre 20 anni, aveva riportato una lieve condanna a pena pecuniaria per contraffazione del marchio CE e l’Amministrazione aveva ritenuto di applicare in via automatica, l’art. 26 D.Lgs. 286/98 che prevede, nel caso di condanne definitive per reati inerenti il diritto d’autore. la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Consiglio di Stato, invece, a fronte di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, ha affermato la necessità di una previa valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e delle sue condizioni personali, familiari e lavorative.pdfConsiglio di Stato n. 1637/14

Il 2 aprile 2014 è stata approvata in via definitiva la legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio all’interno della quale è stata inserita anche la delega per l’abrogazione del reato di soggiorno illegale (art. 10 bis D.Lgs. 286/98). Il Governo viene, infatti, delegato ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del Testo unico ... conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia". Per la cancellazione vera e propria del reato sarà quindi necessario attendere l’approvazione del decreto legislativo. In futuro, quindi, la mera irregolarità sul Territorio Nazionale non avrà rilievo penale mentre continueranno ad essere sanzionate penalmente le condotte di violazione del decreto di espulsione, dell’ordine di allontanamento del Questore o del divieto di reingresso a seguito di espulsione.

Il Decreto Legislativo n. 40/2014 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario. Come è noto tale disposizione era stata estesa anche al settore del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali di cui all’art. 2 c. 3 del T.U. Immigrazione, come affermato dalla recente giurisprudenza. A seguito dell’abrogazione espressa le aziende di trasporto pubblico locale non potranno più escludere i cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia dalle selezioni per l’assunzione del personale

Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n. 40/2014 sono abrogate le norme del regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione che obbligavano alla stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Come è noto la norma sul contratto di soggiorno era stata già di fatto superata dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35), disposizione che stabiliva l’idoneità della comunicazione del datore di lavoro UNILAV a sostituire il contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno continua ad essere, invece, previsto ai sensi dell’art. 5 bis T.U. in sede di primo ingresso per lavoro e conseguente richiesta di rilascio del permesso di soggiorno oppure un sede di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Con il Decreto Legislativo n. 40 del 4 marzo 2014 viene recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2011/98/UE ovvero la direttiva sul cd. “permesso di soggiorno unico”, normativa europea diretta ad unificare le procedure degli Stati membri di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro al fine di garantire effettiva parità di trattamento ed un insieme di diritti comune per tutti i lavoratori regolarmente soggiornanti. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo il prossimo 6 aprile, i permessi di soggiorno validi per lavoro recheranno la dicitura “permesso unico lavoro” ad esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, per motivi umanitari, per protezione internazionale, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati. Inoltre, nella stessa disposizione si prevede l’allungamento da 20 a 60 giorni del termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfDecreto Legislativo permesso unico

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 248 del 23 gennaio 2014, ha accolto il ricorso del lavoratore che si era visto rifiutare la richiesta di regolarizzazione a causa del datore di lavoro. In particolare il datore di lavoro non era in grado di dimostrare il reddito e non aveva provveduto al pagamento dei contributi per l’intero periodo in cui il lavoratore era stato alle sue dipendenza. Il Tribunale Amministrativo ha invece chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 76/2013 poi convertito nella legge n. 99/2013, nel caso di diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare per cause imputabili al solo datore di lavoro, al lavoratore deve comunque essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione a patto che questi sia in grado di dimostrare la sua presenza in Italia in epoca anteriore al 31.12.11 e che i contributi siano stati versati per un periodo minimo di sei mesi.  Nel caso in esame i contributi del primo semestre erano stati regolarmente versati in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di diniego, pertanto il successivo inadempimento del datore di lavoro costituisce un’irregolarità amministrativa non imputabile al lavoratore e, come tale, non rilevante ai fini della regolarizzazione della sua posizione sul Territorio Nazionale.pdfTAR Piemonte n. 248/2014

Con la Circolare del 10 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno detta le modalità di verifica dell’adempimento degli accordi di integrazione che giungono a scadenza a partire dal 10 marzo. La verifica è demandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite una procedura automatizzata. In particolare lo Sportello comunicherà al cittadino straniero l’avvio della fase di verifica inviandolo a produrre entro quindici giorni la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti e, nel caso di figli minori, la certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Molto importante è la prova relativa al livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica da fornire tramite certificazioni rilasciate a seguito della frequenza di corsi svolti presso istituzioni convenzionate. Nel caso lo straniero non disponga della documentazione richiesta potrà richiedere allo Sportello Unico di sostenere un test in proposito. L’Amministrazione provvederà, invece, all’accertamento d’ufficio di eventuali provvedimenti che comportano la decurtazione dei crediti (condanne penali e/o sanzioni amministrative). A seguito della verifica, nel caso il numero di crediti sia pari o superiore a 30, il Prefetto adotta il provvedimento di estinzione dell’accordo per adempimento positivo. Se, invece, il numero dei crediti è compreso tre 0 e 29, il Prefetto proroga l’accordo per un ulteriore anno, cui seguirà un’ulteriore verifica. Nel caso lo straniero abbia invece subito la decurtazione di tutti i crediti, il Prefetto dichiarerà l’inadempimento dell’accordo. Nessuna verifica sull’Accordo è invece prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare Accordo Integrazione

 

Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 (che entrerà in vigore il prossimo 11 marzo), lo Stato Italiano dà attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizierà a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso verrà rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non sarà necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero potrà conservare il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui verrà eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

pdfNuovi Artt. 9 e 9bis

Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le nuove linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ad otto anni di distanza dalla prima stesura. Ciò avviene in un contesto assai mutato che ha visto aumentare la presenza di studenti non italiani nel sistema scolastico. In particolare, si legge nel documento, il numero di alunni con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole è passato dai 430.000 del 2006 (anno di emanazione delle ultime Linee Guida) agli 830.000 di oggi ed è cambiata la loro distribuzione, che si è progressivamente spostata dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Le nuove linee guida intendono, dunque, fornire indicazioni operative relative all’iscrizione, all’accoglienza, alla valutazione nonché in relazione all’insegnamento della lingua italiana ed alla formazione del personale docente.

pdfLinee Guida MIUR

E’ stato siglato l’11 febbraio 2014 il Protocollo d'intesa sul rafforzamento della collaborazione interistituzionale per l'analisi, la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera nei luoghi di lavoro in Provincia di Torino. L'obiettivo è la realizzazione di interventi articolati e organici per la tutela delle vittime di sfruttamento, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle risorse e tramite la consolidazione delle diverse esperienze e professionalità di quanti operano nel settore. Gli Enti firmatari del protocollo d'intesa sono: Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Procura della Repubblica, Questura di Torino, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Direzione Regionale Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale INPS, Direzione Territoriale del Lavoro, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,CGIL CISL UIL, Gruppo Abele, Ufficio Pastorale Migranti, ASGI.

Con la Sentenza n. 750 del 21 gennaio 2014, il TAR del Lazio ha annullato un provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana motivato sulla base della scarsa conoscenza della lingua italiana e della scarsa integrazione dell’ambiente nazionale. Il Tribunale Amministrativo, pur sottolineando il carattere altamente discrezionale della procedura di concessione della cittadinanza italiana, afferma come la valutazione sull’integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche e familiari debba esse basata su di un sufficiente supporto istruttorio. Nel caso in esame la valutazione sul punto è parsa astratta e non perfettamente coincidente con i dati emersi dall’istruttoria. Il TAR ha, dunque, annullato il provvedimento chiedendo all’Amministrazione di formulare una nuova valutazione.

pdfTAR Lazio n. 750/2014

 

Con la Circolare del 3 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno detta nuove importanti modalità per lo svolgimento del test di italiano il cui superamento è necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. In primo luogo sarà necessario indicare obbligatoriamente il proprio indirizzo email al momento della prenotazione telematica del test per consentire all’Amministrazione una comunicazione più agevole con il candidato e scongiurare assenze per mancata conoscenza della data fissata per l’esame. A fronte di tale situazione nel caso di mancata presentazione al test senza un giustificato motivo, l’interessato potrà provvedere ad una nuova prenotazione solo decorsi 90 giorni dalla data già fissata per l’esame. L’assenza si ritiene giustificata solo se, nel giorno fissato per il test, venga prodotto certificato medico alla Commissione che provvederà a comunicarlo alla Prefettura. Anche nel caso di mancato superamento dell’esame, non sarà possibile provvedere ad una nuova prenotazione prima del decorso del termine di 90 giorni. Le predette modalità saranno attive dall’11 febbraio 2014. Nella Circolare, il Ministero invita, inoltre, i richiedenti a presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo solo dopo aver superato l’esame di lingua italiana.

pdfCircolare Test Italiano

Dal 3 febbraio sarà possibile inviare le domande di iscrizione on line per le scuole dell’infanzia e per le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015. Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale è fissato al 28 febbraio 2014. All’atto dell’iscrizione, i genitori devono inserire le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita e residenza). Anche quest’anno, dunque, i genitori non regolarmente presenti sul Territorio Nazionale, e quindi privi di codice fiscale, dovranno recarsi presso gli istituti scolastici per provvedere all’iscrizione dei propri figli. Sarà il personale a quel punto ad effettuare l’inserimento telematico della domanda.

pdfCircolare Iscrizione Scolastica

L'’inps ha fissato il nuovo importo dell’assegno sociale per il 2014. A partire dal 1 gennaio, l’assegno sociale vale 447,61 euro mensili, che moltiplicati per tredici mensilità fanno 5.818,93 euro all'anno con una rivalutazione dell’1,2 % rispetto allo scorso anno. Come è noto all'importo dell'assegno sociale sono agganciati i limiti di reddito per effettuare il ricongiungimento familiare e per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Con due Circolari del 15 gennaio 2015, l’INPS impegna i propri uffici a dare piena attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge n. 97/2013 (legge europea del 2013) con la quale è stato esteso ai cittadini non comunitari il beneficio dell’assegno per le famiglie numerose (versato dai Comuni a favore dei nuclei familiari composti da almeno tre figli minori). In particolare, hanno ora diritto alla prestazione in questione gli stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari (individuati a norma dell’art. 29 D.Lgs. 286/98) ed i familiari non comunitari dei cittadini italiani e dei cittadini comunitari (individuati a norma dell’art. 2 del D.Lgs. 30/07).  
I Comuni potranno ora procedere a riesaminare le istanze presentate da queste categorie in data precedente all’entrata in vigore della modifica ma in ogni caso la prestazione inizierà a decorrere dal 1° luglio 2013.

pdfCircolare INPS 4 del 2014pdfCircolare INPS 5 del 2014

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