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Novità Legislative

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con l’ordinanza n. 606 del 2020, ha affermato la necessità, nell’ambito dei procedimenti amministrativi, di tenere in considerazione la situazione di eccezionalità della pandemia e del connesso blocco/rallentamento della maggior parte delle attività. In particolare, in tema di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno , il T.A.R. ha specificato che l’Amministrazione è tenuta a valutare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli al richiedente al fine di evitare l’espulsione dal contesto sociale di soggetti che abbiano raggiunto un buon grado di integrazione.

pdfT.A.R. Piemonte 606/2020

Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.

pdfOrdinanza Tribunale Roma 5 febbraio 2021

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 18/1/2021 è disponibile all'indirizzo www. portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza dove sarà possibile provvedere alla compilazione ed all'invio telematico delle richieste di concessione della cittadinanza italiana. Tramite lo stesso portale sarà possibile conoscere lo stato della domanda e prendere visione delle comunicazioni accedendo alla propria area riservata con il sistema SPID. La casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio rimane quella già comunicata ovvero comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it. Rimangono attivi i numeri di telefono per avere informazioni dalle ore 10 alle ore 12: 06/46539955 - lunedì/mercoledì; 3346909996 - mercoledì; 3346909859 - venerdì.

Il Tribunale di Roma, con un decreto del 21 dicembre 2020, ha confermato che la titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano, anche in considerazione della attuale emergenza sanitaria. Nel caso esaminato, un richiedente asilo in possesso soltanto della ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale ma ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si era visto rifiutare l’apertura del conto corrente. Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatorio tale comportamento ed ha ordinato a Poste Italiane di mettere fine a tale comportamento.

pdfTribunale di Roma Decreto 21 dicembre 2020

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni  (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

 

Con la Circolare del 23 novembre 2020, il Ministero del lavoro fornisce importanti indicazioni in tema di rinnovo dei permessi di soggiorno cd. “temporanei” rilasciati nell'ambito della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. 34 del 2020. Si tratta di permessi di soggiorno della durata di sei mesi che possono essere convertiti per lavoro subordinato nel caso il titolare abbia svolto in tale periodo attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dall’art. 103, co. 3 D.L. 34 del 2020 (lavoro in agricoltura, lavoro domestico, cura della persona). La Circolare spiega che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sarà necessario esibire una certificazione attestante lo svolgimento di detta attività rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro compentente in relazione al luogo in cui si è svolta la prstazione lavoroativa. La richiesta dell’attestazione deve essere inviata via mail dal lavoratore all’Ispettorato competente allegando la copia del permesso di soggiorno (o della ricevuta della richiesta) e la documentazione relativa al rapporto di lavoro (per es. comunicazione UNILAV, buste paga, estratto contributivo). 

pdfCircolare Min. Lavoro n. 8 del 23/11/2020

Con la Circolare del 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce nuove importanti indicazioni operative sulla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34 del 2020. In particolare, oltre alle indicazioni in tema di prova della presenza in Italia, di reddito del datore di lavoro e di interruzione del rapporto di lavoro, si stabilisce la possibilità di procedere alla conclusione del procedimento di emersione in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa. La Circolare, inoltre, riapre la possibilità di invio delle domande per quei datori di lavoro che avevano provveduto al pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro ma non avevano poi effettuato l’invio telematico. Queste istanze potranno essere inviate, sempre in modalità telematica, a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2020 fino alle 20.00 del 31 dicembre 2020.

pdfCircolare indicazioni operative 17.11.2020

 

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a partire dal 21/10/2020, sono stati attivati tre numeri telefonici per consentire ai richiedenti la cittadinanza italiana di comunicare con l’Amministrazione e chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica. I numeri telefonici sono 06/46539955 (lunedì/mercoledì) - 3346909996 (mercoledì) - 3346909859 (venerdì), tutti con orario 10-12.

Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

pdfD.L. n.130/2020

Il 13 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri  contenente  la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.  Il provvedimento prevede le seguenti quote di ingresso: a) 12.850 lavoratori per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale  e  di lavoro autonomo. Nell'ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo (per es. studio, formazione, lavoro stagionale) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo.  Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre; b)18.000 lavoratori per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero cittadini per i cittadini dei Paesi elencati precedentemente. Le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 9 del 27 ottobre.

pdfDecreto Flussi 2020

pdfCircolare Interministreriale Decreto Flussi 2020

Con il Decreto del 7 luglio 2020, appena pubblicato, sono stati definiti gli importi del contributo forfettario dovuto dal datore di lavoro che ha presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro già in essere con un lavoratore irregolare (pagamento non previsto per l’ipotesi di conclusione di nuovo contratto). ll contributo forfettario è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, in cui si sia svolto il lavoro irregolare in: a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

pdfDecreto 7 luglio 2020

Dal 1° settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze di cittadinanza italiana da parte dei richiedente residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente tramite identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sul Portale del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Cittadinanza. Inoltre, tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonchè le richieste di accesso agli atti dovranno avvenire tramite modalità informatiche e non saranno presi in considerazione documenti in forma cartacea. In particolare, le comunicazioni sulla pratica, anche inerenti l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio della cittadinanza, sono fornite soltanto on line e saranno visibili mediante accesso al suddetto Portale. I richiedenti comunicheranno con gli Uffici cittadinanza utilizzando esclusivamente il canale della posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it.

Il Ministero dell’Interno ed Ministero del Lavoro hanno emesso, in data 24 luglio 2020, una nuova circolare in tema di regolarizzazione dei lavoratori stranieri. In particolare, l’Amministrazione fornisce indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche di avvio del rapporto di lavoro a seguito dell’inoltro della domanda telematica di emersione. Vengono, inoltre, forniti alcuni chiarimenti in tema di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine della procedura, di datore di lavoro plurimo nel caso di assunzione per lavoro domestico o assistenza alla persona e di lavoratore già impiegato regolarmente con un contratto in corso. 

pdfCircolare emersione 24 luglio 2020

E’ stato approvato il 9 luglio 2020, in sede di conferenza Stato-Regioni, il Protocollo nazionale multidisciplinare sulla determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati. Il Protocollo, di carattere sequenziale e incrementale, individua un approccio multidisciplinare attraverso il quale, nel rispetto del superiore interesse del minore e su richiesta dell'Autorità giudiziaria competente, si procede alla determinazione dell'età nei casi in cui permangano fondati dubbi sull'età dichiarata del minore e l'età non sia accertabile da documenti identificativi o da altre procedure previste dalla legge Zampa.

pdfProtocollo accertamento MSNA

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 13 del decreto sicurezza (DL 113/2018) per violazione dell’art. 3 della Costituzione.  Si tratta della disposizione che impedisce l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. La Consulta ha ritenuto l’incostituzionalità sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza e per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi essenziali come la tutela del diritto alla salute.

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