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Novità Legislative

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La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.

pdfComunicato Corte Costituzionale 12 gennaio 2022

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 7 novembre 2021, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai sensi art. 4 co. 2 l. 91/92 in un caso in cui la domanda, anche se presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, era stata dichiarata poi irricevibile poichè il richiedente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro il dicannovesimo anno di età.

Nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, a nulla rilevando i tempi richiesti per il completamento del procedimento amministrativo.

 pdfTribunale di Roma 7 novembre 2021

E’ stata pubblicata dall'Inps la circolare n. 166/2021 del 8/11/2021 che fornisce le istruzioni operative per accedere alle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza economica. Il contributo economico, riconosciuto anche alle donne di nazionalità non italiana titolari di permssso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, è stabilito nella misura massima di euro 400 mensili per non più di 12 mesi ed è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. La domanda deve essere inoltrata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando l’apposito modello di domanda, allegato alla circolare.

 pdfCircolare INPS Reddito Libertà

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29297/2021 del 28 settembre 2021, ha affermato la giurisdizione del Tribunale Amministrativo in tutti i casi relativi alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Suprema Corte ha stabilito che le decisioni sulla cittadinanza richiesta dopo dieci anni di residenza in Italia sono caratterizzate da una ampia discrezionalità e vanno, dunque, attribuite al Giudice Amministrativo, escludendo che i ricorsi possano essere proposti alle Sezioni Specializzate sull’Immigrazione dei Tribunali Ordinari.

pdfCorte Cassazione n. 29297/2021

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, con la sentenza del 2 settembre 2021, ha chiarito che l’assegno di maternità e di paternità deve spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari del cd. “permesso unico lavoro”, dicitura introdotta con la Direttiva 2011/98/UE e che comprende il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo e quello per motivi familiari. La normativa italiana, invece, richiedeva, per l’accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione, è stata dichiarata illegittima. 

pdfComunicato Stampa CGUE

La Commissione Nazionale Asilo ha emanato una lunga circolare in tema di applicazione delle disposizioni in tema di protezione speciale, a seguito delle disposizioni introdotte con la L. n. 173/2020.

Nella nota si affronta la questione relativa alla presentazione della domanda di protezione speciale che sarà consentita anche in maniera diretta al Questore contariamente a quanto affermato in una precedente nota del Ministero dell'Interno.  Inoltre, vengono fornite indicazioni in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della nuova forma di protezione e in relazione alla valutazione delle domande pendenti in base ai dettami della nuova normativa.   

pdfCircolare CNA 19 luglio 2021

Con la sentenza n. 18609 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U.I. non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso e soggiorno in Italia, nè la stessa sola condanna può rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale, giudizio che deve essere emesso all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore. Inoltre, continua la Suprema Corte, l’autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore. 

pdfCassazione n. 18609/2021

Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha stabilito che la garanzia relativa ai mezzi ecomonici di sussistenza a favore dello studente che chieda il visto di ingresso può essere fornita anche dal fratello o da altra persona. Ciò in ossequio all’art. 39, co. 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 in cui si afferma che la garanzia economica può essere fornita “da parte di enti o cittadini italiani e stranieri” e non soltanto dai genitori come indicato della Circolare del Miur emanata per l’anno accadmico 2020/2021 che escludeva espressamente, in modo illegittimo secondo il TAR del Lazio, l’esibizione di fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.

pdfTar Lazio 4 giugno 2021

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il vademecun operativo in tema di presa in carico ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Nel documento vengono fornite indicazioni sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulle procedure di presa in carico del minore, sul ruolo del tutore e sulle modalità di conversione del permesso per minore età.

pdfVademecum Accoglienza MSNA

Il Ministero dell’Interno ha emanato in data 12 maggio 2021, una circolare relativa alla revisione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana. In particolare, la Circolare spiega come il procedimento in questione sia destinato ad una completa digitalizzazione con l'abolizione delle convocazioni in presenza degli interessati sia per il deposito della documentazione, sia per la notifica di avvisi o atti. A tal fine  i richiedenti devono dotarsi obbligatoriamente di identità digitale (SPID), sistema che sostituisce a tutti gli effetti il documento di identità, ed indicare al momento dell’invio della domanda una email che verrà utilizzata per le comunicazioni. Anche per la notifica dei provvedimenti finali, la modalità telematica sarà da preferire, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di concessione.

pdfCircolare cittadinanza 12 maggio 2021

Con la Circolare dell’11 maggio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella domanda di emersione, sarà possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente. Il subentro è consentito sia nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto per scadenza del termine del contratto sia per altre cause non di forza maggiore. Tale disciplina è applicabile ai tre settori lavorativi previsti dall’emersione quindi il settore agricolo, il lavoro domestico e quello di assistenza alla persona. Nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore,  potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

pdfCircolare emersione 11 maggio 2021

Con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021, è stata ulteriormente prorogata la validità dei permessi di soggiorno a causa dell’emergenza sanitaria, unitamente a quella dei documenti di identità e dei titoli di viaggio. L’attuale proroga è prevista fino al 31 luglio 2021. Il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità degli interessati di presentare comunque istanza di rinnovo agli Uffici competenti.

Con la Circolare n. 400/C/2021 del 23 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo verranno rilasciati con una validità di anni 10 per gli adulti e di anni 5 per i minori, ciò in conformità alle nuove disposizioni dell’Unione Europea che prevedono sempre l’inserimento nel titolo di soggiorno di una data di scadenza. Si rammenta che la data di scadenza riguarda il documento fisico e non inficia in alcun modo il diritto di residenza permanente acquisito dal titolare.

pdfCircolare Min. Interno n. 400/C/2021

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 marzo 2021 n. 2525, ha stabilito importanti principi in tema di conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento del 18° anno. Nella decisione viene ribadito che, nella procedura di conversione relativa al minore soggetto a tutela o affidamento, non è necessario richiedere il parere della Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e che lo stesso parere non presenta, comunque, natura vincolante. Tuttavia, la decisione della Questura può, discostarsi dal parere solo in presenza di nuovi elementi forniti direttamente dal richiedente e relativi alla scolarizzazione, alla formazione ed all’inserimento lavorativo ed alla sua condotta in Italia. Su tali elementi l’Amministrazione sarà chiamata ad eseguire approfondimenti istruttori prima di concludere il procedimento, mentre, in mancanza di partecipazione da parte dell’interessato, nessuna istruttoria ulteriore verrà svolta e la decisione si baserà, soltanto, sul parere.

pdfConsiglio di Stato n. 2525/2021

Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che,  a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”. 

pdfTribunale Torino 10 marzo 2021

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