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Novità Legislative

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L’Unione Europea ha comunicato che l’applicazione della Direttiva n. 55 del 2001 in relazione alla situazione bellica in Ucraina sarà prorogata almeno fino al marzo del 2024. I cittadini provenienti dall’Ucraina che hanno ottenuto la protezione temporanea durante il periodo dell’emergenza trascorso vedranno, dunque, prorogati i loro permessi di soggiorno e le tutele correlate, mentre nuovi permessi potranno essere rilasciati a coloro che lasceranno il paese in futuro. La Commissione europea ha, inoltre, chiarito che la protezione temporanea sarà garantita anche a coloro che hanno fatto ritorno temporaneamente in Ucraina se costretti ad abbandonarla di nuovo per l’aggravarsi della situazione.

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022 ha chiarito che il permesso per protezione speciale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte della sussistenza di un contratto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che tale possibilità deve essere garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario) sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Nella decisione si legge, infatti, che  il permesso, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina.

pdfTar Veneto_n. 1812 del 2022

Diverse sentenze di Tribunali italiani, come per esempio il Tribunale di Roma e quello di Torino (con la decisione del 17 luglio 2022 che si allega), stanno affermando come il requisito della residenza decennale in Italia, al fine dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, debba essere inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale, anche in assenza dell’iscrizione anagrafica. Per ottenere il versamento della prestazione, l’interessato può dare dimostrazione della sua presenza continuativa tramite altra documentazione come per es. certificati medici e scolastici, prospetti retributivi e estratto conto INPS oppure ancora contratti di affitto e ricevute di pagamento delle utenze. 

pdfSentenza Tribunale TO reddito di cittadinanza

 

La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

La Corte Costituzionale. con la sentenza n. 195 del 23 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5 L. 91/1992 relativo alla cittadinanza italiana per matrimonio. In particolare, la Corte ha stabilito che il decesso del coniuge, avvenuto dopo la presentazione della domanda, non può essere considerato elemento ostativo all’acquisto della cittadinanza italiana, trattandosi di avvenimento del tutto indipendente dalla volontà del richiedente e che non fa venire meno i diritti derivanti dall’aver fatto parte di una comunità familiare basata sulla solidarietà coniugale. 

pdfC. Costituzionale n. 195 del 2022

L’INPS con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 fornisce nuove disposizioni relative al diritto in favore dei lavoratori, cittadini non comunitari, di ricevere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) anche per i familiari residenti all’estero. In particolare, nella Circolare, l’INPS indica le modalità di presentazione della domanda e la documentazione (o autocertifcazione) necesssaria per dimostrare la composizione del nucleo familiare residente all’estero ed ottenere quindi la prestazione. 

pdfCircolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022

Dall'8 luglio 2022, il pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana potrà avvenire solo on line, tramite la piattaforma telematica PagoPa. Non sarà più dunque possibile utilizzare metodi alternativi come il bollettino postale. Anche il pagamento della marca da 16,00 euro portà avvenire con la stessa modlaità e quindi non sarà più possibile provvedere al pagamento acquistando la marca da bollo.

 

Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

Con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate indica la procedura da seguire per l’attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari ed ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Come è noto i minori stranieri non regolari, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche in assenza del permesso di soggiorno ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittidini italiani. Anche per i minori stranieri non accompagnati, è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche prima del rilascio del permesso di soggiorno.

A tale fine, l’ASL, quale soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale, deve richiedere all’Agenzia dell’Entrate il rilascio del codice fiscale in favore del minore tramite le indicazioni contenute nella risoluzione 25/E del 7 giugno 2022, provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario e comunicare il codice fiscale a chi ha la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del minore.

pdfRisoluzione Agenzia Entrate 7 giugno 2022

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento. 

pdfConsiglio di Stato n. 3578/2022

Con il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, il Governo dà attuazione alla decisione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 che ha conferito la protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 fennraio 2022 e giunti in Italia a partire dalla stessa data. La tutela è, inoltre, conferita ad apolidi ed a cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 oppure che soggiornavano sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.  A coloro che si trovano in questa situazione verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno e revocabile nel caso venga meno lo stato di emergenza. RImangono, dunque, esclusi coloro che soggiornavano in Ucraina con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permessoper protezione temporanea consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. ll titolare può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Il D.P.C.M. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini già presenti in Italia. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno  fare ritorno in Ucraina al fine di prestare soccorso ai familiari e tornare in Italia. Nel caso di richiesta di di cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, i cittadini ucraini sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.

pdfDpcm 28 marzo 2022

 

 

Con la Circolare Interministeriale n. 2477 del 16 marzo 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2022  il termine per presentare le istanze di ingresso dei cittadini non comunitari inseriti in progetti di formazione all’estero e quello per la presentazione delle istanze di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo. Questo perchè al precedent termine del 17 marzo 2022 le quote non risultavano completamente impiegate.

pdfCircolare 16 marzo 2022

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha previsto uno sportello dedicato all’emergenza Ucraina presso l’Ufficio di Corso Verona n. 4. I cittadini ucraini giunti in Italia a partire dal 24 febbraio 2022 potranno recarsi allo sportello il venerdi dalle ore 15 alle ore 18 ed il sabato dalla ore 9 alle ore 13 al fine di presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. I richiedenti dovranno essere in possesso del passaporto in corso di validità e della dichiarazione di ospitalità. Al momento della presentazione della domanda verrà rilasciata la ricevuta munita di codice fiscale per consentire l’accessso alle prestazioni sanitarie. Tutte le informazioni sono presenti nel sito della Questura di Torino a questa pagina.

 

Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione del 4 marzo 2022, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva n. 55 del 2001 che prevede l’applicazione di una protezione immediata e temporanea nel caso di afflusso massiccio di persone da situazioni di guerra o altre emergenze. A seguito di tale provvedimento, tutti coloro che fuggono dall’Ucraina dovranno essere accolti dai paesi dell’Unione Europea senza necessità di fare domanda di protezione internazionale. La decione si applica a tutti i cittadini ucraini ed ai cittadini di paese terzi che godevano in Ucraina della protezione internazionale o erano titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.

pdfDecisione Consiglio su Emergenza Ucraina

Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.

pdfTAR Puglia Sentenza n. 270/2022

E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.

In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi_2022pdfCircolare interministeriale Flussi 2022

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